Elenco associazioni che organizzano manifestazioni storiche

Reso noto l’elenco delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico

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Con Decreto del 17.01.2018, il Ministero delle Finanze ha reso noto l’elenco delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, ammesse per l’anno 2017 alla fruizione delle agevolazioni fiscali.

Si evidenzia che il Codice del Terzo settore[i] prevede che

“Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l’articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Ne consegue che le associazioni in questione dovranno decidere se non iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore e mantenere le agevolazioni di seguito descritte, ovvero iscriversi nel Registro Unico e perdere dette agevolazioni.

Rispetto all’iscrizione o meno nel Registro unico del Terzo settore rappresenteranno elementi discriminanti la circostanza che il sodalizio benefici di contributi pubblici e/o stipuli convenzioni con la Pubblica Amministrazione, atteso che la Legge delega[ii] di riforma prevede che

“L’iscrizione nel Registro (Unico del Terzo settore), subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9”.

Il regime agevolato.

La Finanziaria 2007[iii] ha introdotto un regime agevolato per le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.

L’agevolazione consiste nell’esonero dai seguenti adempimenti:

  • l’esenzione dall’Ires,
  • l’esenzione dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal Dpr 600/1973,

e nella detraibilità di prestazioni e donazioni effettuate dalle persone fisiche a favore di queste associazioni.

Chi può accedere all’agevolazione.

Possono presentare domanda le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

  1. devono essere associazioni senza fine di lucro;
  2. il relativo statuto deve prevedere come finalità istituzionale la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.

Come accedere all’agevolazione.

Le associazioni interessate ad accedere all’agevolazione devono presentare domanda all’Agenzia delle entrate tra il 20 luglio ed il 2° settembre di ogni anno.

La domanda, da inoltrare in via telematica servendosi dell’apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia, consisterà in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara:

  1. l’assenza del fine di lucro;
  2. gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione;
  3. l’effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;
  4. il reddito complessivo dell’associazione relativo l’anno precedente la presentazione della domanda;
  5. da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b);
  6. da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) in formato elettronico.

L’Agenzia delle Entrate, esaminate le istanze e verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti beneficiari tenendo conto dei seguenti parametri:

  1. soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo alle manifestazioni;

a parità di tale condizione,

  1. vengono valorizzate le manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale;

in caso di ulteriore parità

  1. vengono considerate le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’elenco è trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di spesa previsto in cinque milioni di euro l’anno.


[i] Articolo 89 del DLgs 117/2017

[ii] Articolo 4 della Legge 106/2016

[iii] Legge 27/12/2006 n. 296 art.1

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
  3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.