Codice del terzo settore: il regime transitorio.

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Come è noto il Codice del Terzo settore (DLgs 117/2017) necessita ancora di alcuni provvedimenti attuativi (per esaminare lo stato dell’arte si rinvia all’analisi effettuata dal Forum del Terzo settore), la nuova disciplina fiscale sarà applicabile esclusivamente nell’esercizio successivo a quello di implementazione del Registro Unico del Terzo settore, acquisito l’assenso dell’Unione europea (salve le eccezioni sulle agevolazioni in materia di imposte indirette e incentivi alle donazioni) e introduce regimi opzionali, ossia gli Enti senza scopo di lucro possono scegliere se acquisire, o meno, tale qualifica.

Nell’analisi della disciplina transitoria del Codice del Terzo settore si sono succeduti due interventi, ossia la nota n. 34 del 29/12/2017 del Ministero del Lavoro e le risposte dell’Agenzia delle Entrate nel corso di TELEFISCO. Ieri l’altro invece è stato pubblicato il documento di ricerca “La riforma del Terzo settore: il regime transitorio” a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei commercialisti.

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Codice del terzo settore: il regime transitorio.
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