La “pubblicità” di contributi e corrispettivi da parte di Pubbliche Amministrazioni. I chiarimenti del Consiglio di Stato.

Le associazioni sono chiamate a rendere pubblici i contributi e corrispettivi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni attraverso il proprio sito internet: a prevederlo è la Legge sulla concorrenza (ex art. 1 L. 124/2017 comma 125). Sono esonerate da tale adempimento le associazioni che complessivamente abbiano ricevuti vantaggi economici inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 01449/2018 del 1/6/2018, è intervenuto per offrire alcuni importanti chiarimenti:

  1. l’adempimento decorre dal 2019 sui contributi del 2018;
  2. soggetto competente all’effettuazione dei controlli è l’Amministrazione che ha concesso il contributo/corrispettivo e non l’ANAC;
  3. non sono nulli i contributi/corrispettivi se l’associazione non li pubblica sul sito internet, la sanzione indicata dalla norma citata è applicabile solo alle imprese.