Arriva il Natale e … con lui le raccolte fondi

Le associazioni senza scopo di lucro possono organizzare attività di raccolta fondi per autofinanziamento ma è necessario rispettare alcuni vincoli.

Cosa si intende per attività di raccolta fondi?
Per raccolta fondi – come chiarito dal Codice del Terzo settore – si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

È possibile realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Tale attività deve essere organizzata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida che saranno definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore. Questo è uno dei Decreti mancanti della Riforma.

È pertanto necessario distinguere tra:

  1. sollecitazioni di donazioni: le posso organizzare anche tutti i giorni;
  2. cessione di beni o risorse di modico valore in cui ciò che prevale non è la vendita del bene in quanto tale ma il messaggio insito nella vendita per cui il prezzo non è necessariamente correlato al valore di mercato: in questo caso si tratta di entrate fiscalmente rilevanti che vengono defiscalizzate solo ed esclusivamente nel limite della occasionalità.

 Lo prevede sia la normativa fiscale attuale che quella futura per gli Enti del Terzo settore:

Oggi

Domani

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (ex art. 143, comma 3, Testo Unico delle imposte sui redditi):

        a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a) (oggi art. 143 comma 3), del Testo Unico delle imposte sui redditi, “fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo” (ex art. 2, comma 2, del DLgs 460/1997).

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore non commerciali (ex art. 79, comma 4, del DLgs 117/2017) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo (ex art. 89, comma 18, DLgs 117/2017).

Ma cosa si intende per attività occasionale?
Sul tema il Governo (DLgs 460/1997) si era impegnato ad adottare un Decreto per definire il concetto ma il provvedimento non è stato ancora emanato.

In attesa di una definizione normativa, possiamo avvalerci di alcuni parametri:

  1. è occasionale sicuramente l’attività di raccolta fondi svolta due volte all’anno perché in tal senso si è espresso il legislatore nel disciplinare le modalità di effettuazione dell’attività da parte di associazioni sportive dilettantistiche e pro loco con l’articolo 25 della Legge 133/1999;
  2. è occasionale l’attività ripetuta anche negli anni: a chiarirlo è già la norma – laddove fa riferimento alle ricorrenze – ma anche l’Agenzia delle Entrate quando ha qualificato come occasionali i servizi strumentali all’organizzazione del Palio di Siena (Risoluzione del 19.10.1987 n. 323543).

Si deve inoltre evidenziare che il concetto di occasionalità deve essere connesso alla durata dell’evento di raccolta fondi: l’evento di raccolta fondi di un mese è stato già oggetto di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa deve fare una associazione che intende organizzare un evento di raccolta fondi?
Ci sono alcuni step obbligatori ed altri vivamente consigliati:

  1. adottare un verbale del Consiglio Direttivo di pianificazione dell’evento in cui si consiglia di individuare tutti gli adempimenti da espletare in relazione alle attività che si intendono realizzare (es: richiesta patrocinio, pubbliche affissioni, autorizzazione temporanea ristorazione, occupazione suolo pubblico, deroga rumore) e definizione del budget che dovrà evidenziare un avanzo di gestione in quanto la defiscalizzazione degli introiti è connessa alla necessità di autofinanziamento, non al finanziamento dell’evento;
  2. effettuare la comunicazione preventiva alla SIAE (obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti, qualora dovuta ai sensi dell’art. 23 DLgs 460/1997 e dell’art. 82, comma 9, del DLgs 117/2017);
  3. approvare un rendiconto per ogni singolo evento di raccolta fondi accompagnato da una relazione illustrativa (ex art. 20 DPR 600/1973) contestualmente all’approvazione del bilancio annuale. Tale obbligo è sancito anche dal Codice del Terzo settore laddove si prevede che: «Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86» (art. 87 c. 6 CTS).

Cosa succede se non viene approvato il rendiconto dell’evento di raccolta fondi?
Tutti gli introiti percepiti si considerano di natura commerciale salvo che sia comunque desumibile l’informazione dal bilancio (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/2013 e 18/2018).

Potremmo pertanto avere un rendiconto separato per ogni evento oppure all’interno del nostro bilancio inserire come centro di costo/ricavo ogni singolo evento.

Uscite da attività di raccolta fondi

Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite da raccolte fondi ALFA

1) Entrate da raccolte fondi ALFA

2) Uscite da raccolte fondi BETA

2) Entrate da raccolte fondi BETA

Totale

Totale

 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

 inserendo al suo interno le relative informazioni, come, a mero titolo esemplificativo, nel caso di evento musicale con biglietteria di ingresso, servizio guardaroba, somministrazione di alimenti e bevande, cessione di beni di modico valore.

Uscite da attività di raccolta fondi

Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite da raccolte fondi ALFA

–  noleggio sala o occupazione suolo pubblico

– costi tipografici biglietteria o noleggio emettitore di biglietti

– risorse umane: musicisti

– liquidazione alla SIAE del diritto d’autore

–  servizio safety e security

1) Entrate da raccolte fondi ALFA

– biglietteria

– ristorazione

– vendita gadget

– offerte libere

– sponsor evento

Devo pubblicare il rendiconto di raccolta fondi?
Ad oggi no: è sufficiente che risulti dal verbale dell’assemblea dei soci che ha provveduto ad approvarlo. Diventerà però obbligatorio farlo con l’avvento del Registro Unico del Terzo settore: a prevederlo è l’articolo 48, terzo comma del DLgs 117/2017, ai sensi del quale

«I (…) rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati (nel RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno».