28 febbraio: scade il termine per pubblicare i contributi pubblici sul sito internet!

Come è noto, le associazioni di promozione sociale sono chiamate a rendere pubblici i contributi e corrispettivi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni attraverso il proprio sito Internet: a prevederlo è la Legge sulla concorrenza (ex art. 1 L. 124/2017 comma 125).

28 febbraio: scade il termine per pubblicare i contributi pubblici sul sito internet!
Come è noto, le associazioni di promozione sociale sono chiamate a rendere pubblici i contributi e corrispettivi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni attraverso il proprio sito Internet: a prevederlo è la Legge sulla concorrenza (ex art. 1 L. 124/2017 comma 125). Sono esonerate da tale adempimento le associazioni che complessivamente abbiano ricevuti vantaggi economici inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 01449/2018 del 1/6/2018 era intervenuto per offrire alcuni importanti chiarimenti:

  • – l’adempimento decorre dal 2019 sui contributi del 2018;
  • – soggetto competente all’effettuazione dei controlli è l’Amministrazione che ha concesso il contributo/corrispettivo e non l’ANAC (Autorità anticorruzione);
  • – non sono revocabili i contributi/corrispettivi se l’associazione non li pubblica sul Sito Internet, la sanzione indicata dalla norma citata è applicabile solo alle imprese.

Sul tema interviene oggi il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 2 del 11-01-2019 per offrire i necessari e sollecitati chiarimenti. Riepiloghiamo qui i temi affrontati dal Ministero.

Quale tipologia di sostegno è necessario rendere pubblico?
Costituiscono oggetto di pubblicazione le informazioni relative a:

  • – contributi,
  • – sovvenzioni,
  • – sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico,
  • – incarichi retribuiti (rectius remunerati) e pertanto i compensi per il servizio effettuato (es: convenzione per l’animazione culturale estiva).

Tra i possibili sostegni ricevuti, viene fatto l’esempio dei beni mobili o immobili concessi in comodato. Rispetto al valore economico da indicare del bene, il Ministero ha chiarito che “si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

Tra i contributi viene indicato anche il cinque per mille.

Quali informazioni dobbiamo fornire?
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata o valore economico del sostegno (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.

Come si rendono pubbliche queste informazioni?
La normativa distingue:

  1. se si tratta di una impresa (incluse, chiarisce il Ministero del Lavoro, le cooperative sociali ancorché ONLUS di diritto), l’informazione sarà resa all’interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese;
  2. se si tratta di enti diversi, le informazioni devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti.

Il Ministero chiarisce che in mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l’informazione attraverso la pagina Facebook dell’ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.

Potremmo essere esonerati?
Si, nel caso in cui il sodalizio riceva da Pubbliche Amministrazioni sostegni di varia natura di importo inferiore a € 10.000,00 con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell’anno. Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, a prescindere dal valore della singola erogazione/sostegno.

Chiarisce il Ministero che “Per quanto attiene all’arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l’impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”.

Così come formulata l’associazione con esercizio 1° settembre/31 agosto che ha ricevuto il contributo/sostegno a dicembre 2018, dovrà pertanto renderlo pubblico entro febbraio 2019 anche se l’esercizio è ancora in corso e renderlo pubblico anche se il contributo è un acconto su un progetto che andrà a realizzare nel 2019.

Devo anche rendicontare o è sufficiente questa informativa?
Laddove previsto, è necessario anche rendicontare. La normativa in esame pone infatti a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l’ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l’attribuzione medesima.

Bologna, 11/01/2019