5xmille: le nuove regole

Nota informativa n. 41 del 21/09/2020

Nota informativa n. 41 del 21/09/2020

È approdato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 23 luglio 2020 recante la “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Tra gli ammessi al 5xmille ci sono gli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale previsione sarà operativa dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS: fino ad allora il contributo sarà diretto agli enti del volontariato, alle ONLUS, alle APS iscritte nel relativo registro, alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del DLgs 460/1997. L’istanza si presenta all’Agenzia delle Entrate e in futuro al RUNTS.
Resta operativo l’obbligo di rendicontare le somme entro un anno dalla relativa recezione, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite.

La rendicontazione viene realizzata secondo la modulistica adottata dall’amministrazione erogante e pubblicata entro i successivi 60 giorni nel proprio sito istituzionale (non viene specificato che sia possibile pubblicarlo sul sito del Centro Servizi volontariato o della Rete associativa o comunque dell’Ente nazionale affiliante), dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Se il contributo supera i 20.000 euro oltre alla pubblicazione sul sito è prevista la trasmissione della documentazione, entro i 30 giorni successivi al termine dell’anno, all’amministrazione che ha erogato il contributo.

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Resta il divieto di utilizzare le risorse del 5xmille per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

La tempistica in breve

31/03: ciascuna Amministrazione competente pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate

10/04: presentazione dell’istanza all’amministrazione competente

20/04 l’Amministrazione competente pubblica l’elenco degli enti iscritti

30/04 i legali rappresentanti delle organizzazioni istanti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. I legali rappresentanti delle organizzazioni presenti nell’elenco permanente comunicano all’amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio mediante autocertificazione, ivi incluso il caso di richiesta di cancellazione dall’elenco permanente;

10/05 l’Amministrazione pubblica l’elenco degli enti iscritti aggiornato;

31/12: Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

31/2 Gli elenchi di cui sopra sono trasmessi all’Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Entro il 30/09 del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno: i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, pena la perdita del contributo per l’esercizio di riferimento.

Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno: le amministrazioni versano il contributo.