Fatturazione elettronica e scadenza accordi conservazione con Agenzia delle Entrate

Nota informativa n. 5 del 18/01/2022

Nota informativa n. 5 del 18/01/2022

Come è ben noto a partire dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la norma sull’obbligo della fatturazione elettronica a cui sono chiamate anche le associazioni titolari di partita Iva: assieme a tale obbligo sono entrate in vigore anche le nuove modalità di conservazione delle fatture elettroniche, che, salvo per i soggetti esonerati e che effettivamente non applicano tale modalità di fatturazione, consiste nella conservazione digitale di tali fatture.

Ricordiamo che tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica rientrano, oltre alle associazioni titolari di solo codice fiscale, le associazioni in regime forfettario Legge 398/1991 che nell’esercizio precedente abbiano avuto volumi di ricavi commerciali inferiori a 65mila euro: è quindi appena il caso di ricordare che in questo periodo dell’anno sarà necessario che le associazioni verifichino l’effettivo mantenimento dei requisiti per beneficiare dell’esonero.

La conservazione digitale può essere eseguita alternativamente tramite la sottoscrizione di uno specifico accordo non oneroso con l’Agenzia delle entrate (opzione attivabile all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi” presente nel portale Fisconline dell’associazione), oppure tramite la sottoscrizione di uno specifico accordo con una società che gestisca tale servizio: in sostanza tale obbligo non può essere assolto conservando i tracciati telematici delle fatture emesse sul proprio computer o su un supporto digitale “domestico”.

L’obbligo di conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute può essere assolto anche tramite la stipula di un accordo di conservazione con l’Agenzia delle entrate, a seguito del quale, verranno automaticamente messe in conservazione le fatture elettroniche attive e passive transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Una delle caratteristiche dell’accordo proposto dall’Agenzia delle entrate è la durata triennale dello stesso, al termine del quale l’accordo deve essere rinnovato non essendo previsto un rinnovo automatico. Per tutti i contribuenti che contestualmente all’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica hanno attivato tale contratto di conservazione con l’Agenzia delle entrate siamo quindi giunti al momento del rinnovo.

Per verificare la data di sottoscrizione dell’accordo di conservazione con l’Agenzia delle entrate le associazioni dovranno accedere con le proprie credenziali al proprio portale Fisconline ed entrare nell’area “Fatture e corrispettivi” dove troveranno, nella pagina in alto a destra, un box “Profili utenza di lavoro” in cui verrà segnalato se l’accordo di conservazione è attivo o meno, e nel primo caso sia attivo la data di prima sottoscrizione.

Nel caso l’accordo sia scaduto e quindi sia da rinnovare sarà sufficiente, all’interno della medesima pagina cliccare nel link “Fatturazione elettronica e conservazione”, poi su “Accedi alla sezione conservazione” e “Gestione dell’accordo di servizio”: in questa ultima pagina sarà possibile rinnovare l’accordo di conservazione e, nel caso l’accordo precedente fosse già scaduto, indicare come data di messa in conservazione delle fatture una data diversa da quella odierna, ma corrispondente al giorno successivo a quello di scadenza del precedente accordo in modo da dare continuità alla conservazione delle fatture.

Ricordiamo che, oltre all’accordo di CONSERVAZIONE all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” sarà possibile, ed opportuno, sottoscrivere anche l’accordo di CONSULTAZIONE tramite il quale l’Agenzia delle entrate potrà conservare nel tempo anche i dati non obbligatori contenuti nelle fatture, ovvero i dati descrittivi delle prestazioni effettuate o ricevute.