Trasparenza e scadenze: quando pubblicare il bilancio di un ETS? Entro quando pubblicare i dati sui contributi pubblici ricevuti?

Nota informativa n. 15/B del 5/04/2023

Nota informativa n. 15/B del 5/04/2023

Le associazioni che sono trasmigrate nel registro unico nazionale del terzo settore sono state invitate ad effettuare sul portale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) l’integrazione delle informazioni ed il deposito del bilancio.

Il termine entro cui operare è di 90 giorni dall’avvenuta iscrizione nel RUNTS ma è un termine ordinatorio, non perentorio. In sostanza l’associazione di promozione sociale o l’organizzazione di volontariato che non abbia espletato tali adempimenti nel termine di 90 giorni non perde automaticamente la qualifica di ente del terzo settore, questo può accadere esclusivamente se non provvede entro il termine indicato dall’Ufficio RUNTS nel relativo sollecito.

Si ricorda che si tratta in questa fase di depositare il bilancio relativo all’esercizio 2021, oppure all’esercizio 2020/2021 nel caso in cui l’esercizio sia iniziato in data successiva al 18/04/2020, data di entrata in vigore del DM 5/3/2020 con cui il Ministero del Lavoro ha adottato gli schemi di bilancio per gli enti del terzo settore.

Entro il 30 giugno invece è necessario depositare il bilancio relativo al 2022 o all’esercizio 2021/2022.

Per ora, si ricorda, il deposito avviene attraverso il portale RUNTS in cui inserire il bilancio in formato PDF/A.

Con riferimento invece ai contributi pubblici percepiti, si ricorda l’onere di effettuare la relativa comunicazione entro il 30 giugno.

L’onere è previsto esclusivamente in capo agli enti che abbiano incassato nell’esercizio precedente contributi pubblici – privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – complessivamente pari o superiori a 10.000,00.

Per chi dovesse tardare nessun problema: è possibile procedere entro il 1° gennaio 2024 senza incorrere in sanzioni ai sensi dell’art. 22 bis del Decreto legge 198/2022 (cosiddetto “Milleproroghe”).

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  • denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  • data di incasso;
  • causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

La pubblicazione di tali informazioni avviene sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

L’onere riguarda anche società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative anche sociali ed imprese sociali costituite in forma societaria ma cambiano le procedure.  Tali informazioni, infatti, vengono comunicate attraverso la nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2023, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione pecuniaria amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.

Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.