COVID-19: la gestione da parte delle associazioni

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un susseguirsi di provvedimenti che hanno introdotto vincoli per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica. Proviamo a fare il punto.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un susseguirsi di provvedimenti che hanno introdotto vincoli per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica. Proviamo a fare il punto.

Tutto il paese è soggetto al c.d. contenimento rafforzato ma misure ulteriori sono previste per le c.d. aree rosse.

In tutta Italia si applicano le prescrizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020. Il provvedimento estende a tutto il territorio le misure che erano state originariamente contemplate per alcune Regioni dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.

Le misure sono entrate in vigore il 10 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si ricorda che ulteriori prescrizioni possono essere introdotte dalle singole Regioni, come è stato in Emilia-Romagna (con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell’8/03, la Regione Emilia-Romagna ha adottato un’Ordinanza in tema di Covid-19 in cui era già prevista la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi) e da ordinanze comunali, come quelle che hanno previsto la chiusura dei parchi.

Per restare aggiornati sui provvedimenti regionali:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

Alla luce di tali provvedimenti:

  1. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull’intero territorio nazionale;
  2. sono valide le prescrizioni di seguito indicate.

Par. 1 – Mobilità limitata.

Il Decreto prevede che bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

La disposizione non chiarisce quando si possa parlare di spostamenti motivati dalle comprovate esigenze sopra indicate ma il Ministero dell’Interno, con la citata Direttiva del 8/3/2020, ha chiarito che le motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità o i motivi di salute che giustificano gli spostamenti sono “da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Si segnala che:

1) è stata aggiornata il 17 marzo l’autocertificazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno: il modello contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve auto dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”. Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. In ogni caso le forze dell’ordine dispongono della modulistica che può essere compilata contestualmente alla richiesta da parte dell’Autorità preposta ai controlli;

2) eventuali dichiarazioni risultanti mendaci sono sanzionate come falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico essendo l’autocertificazione diretta ad un pubblico ufficiale;

3) si ritiene opportuno disporre della documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti che giustificano lo spostamento come il documento che attesta lo svolgimento dell’attività lavorativa (busta paga, dichiarazione di assunzione, lettera di incarico o visura camerale o altro documento attestante il ruolo ricoperto in azienda), la prenotazione della visita medica, l’eventuale convocazione dell’atleta ad una manifestazione internazionale, mentre le altre situazioni di necessità, come quella relativa agli ordinari approvvigionamenti, sarà semplicemente autocertificata.

Resta il divieto assoluto, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Rispetto ai controlli il Ministero dell’Interno, con la Direttiva del 8/3/2020, specifica che avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti nei seguenti termini:

– per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali;

– per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;

– negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle citate aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso;

– analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Par. 2 – Attività lavorative.

Nel Decreto si legge che:

1) bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”;

2) si “raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie” o, con riferimento ai lavoratori dipendenti, di ricorrere al c.d. lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a cui si può fare ricorso anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In caso di ricorso al c.d. lavoro agile si invita a contattare i propri consulenti del lavoro per l’espletamento degli adempimenti connessi (comunicazione tramite il portale Cliclavoro dell’attivazione dello smart working entro 5 giorni dall’avvio, comunicazione sulla sicurezza al dipendente in smart working …).

Non è previsto quindi il divieto di recarsi nei luoghi di lavoro ma è caldamente consigliato di restare a casa.

Par. 3 – Servizi sociali

Sul tema il Governo ha offerto alcuni chiarimenti. Le risposte alle FAQ sono consultabili alla pagina http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 che si consiglia di consultare perché in progressivo aggiornamento.

a. I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)?

Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.

b. Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza?

No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

c. Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020?

Sì. Il DPCM dell’11 marzo 2020, sospende le attività di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza inter personale di un metro. È da ritenersi che pur essendo a titolo gratuito, tali servizi, possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.

d. Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività?

Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile

Par. 4 – Attività sportive: quali deroghe.

Il Decreto interviene con importanti novità distinguendo le seguenti situazioni:

EVENTI

1) eventi sportivi nazionali di livello.

Sospesi come da sollecitazione dello stesso CONI che, con il comunicato del 9 marzo, aveva già reso noto di aver previsto la sospensione di tutte le competizioni degli sport di squadra, ad ogni livello, fino al 3 aprile 2020. A differenza dell’indicazione del CONI, il Decreto non distingue a seconda della tipologia di sport.

2) eventi sportivi internazionali.

Resta “consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.

Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sarà inoltre necessario effettuare la formale convocazione degli atleti agli eventi per garantire i necessari spostamenti.

3) eventi sportivi diversi dai precedenti.

Sospesi

ALLENAMENTI

1) Atleti di livello: allenamento in impianto.

“Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”.

Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sarà inoltre necessario effettuare la formale convocazione degli atleti agli allenamenti per garantire i necessari spostamenti.

2) Attività diverse.

Le attività in impianto sportivo di natura didattica e di allenamento diverse da quelle di cui al punto precedente sono sospese. Il Decreto però prevede che “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».

Questa disposizione è innovativa rispetto al contenuto del DPCM del 8/3/2020 con riferimento alle aree a contenimento rafforzato. Ci si chiede quindi se:

a) legittimi gli allenamenti all’aperto sia in forma individuale che di gruppo – nel qual caso con il rispetto della distanza interpersonale di un metro – come, a mero titolo esemplificativo, le attività podistiche e ciclistiche ma anche i corsi di ginnastica dolce nei parchi;

b) legittimi gli spostamenti delle persone funzionali alla partecipazione alle citate attività.

In attesa degli opportuni chiarimenti si sconsiglia l’organizzazione delle attività da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche che è cosa diversa dallo svolgimento della stessa in forma autonoma da parte dei singoli. D’altro canto, nelle FAQ relative al CORONAVIRUS pubblicate sul sito del Governo al quesito “È consentito fare attività motoria?” viene indicato che “Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

Nel caso in cui si tratti di atleti tesserati, si pongono inoltre due aspetti da valutare, ossia:

1) l’Organismo sportivo a cui si è tesserati potrebbe vietare gli allenamenti e lo statuto dell’organismo sportivo potrebbe prevedere la sanzione della sospensione e/o dell’esclusione del socio che viola le delibere dell’Organismo sportivo;

2) nel momento in cui l’allenamento non è autorizzato dall’ASD/SSD o dall’Organismo sportivo affiliante si pone il tema della operatività o meno della polizza infortuni.

È ovvio che qualsiasi attività motoria/sportiva che implichi dei rischi sarà in ogni caso da evitare per non causare ulteriori problemi ad un Servizio Sanitario oggi fortemente messo alla prova.

Restano inoltre da chiarire quali tipologie di misure devono essere adottate da parte del personale medico. La Federazione medici sportivi ha offerto delle indicazioni pubblicate sul sito istituzionale https://www.fmsi.it/it: queste, unitamente a quelle indicate dal Ministero della Salute, si possono definire esaustive?

Par. 5 – Attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Ogni attività – non solo le manifestazioni e gli eventi – sono sospese in questi luoghi.

Si segnala che alcuni teatri stanno offrendo la possibilità di vedere gratuitamente delle opere registrate come il Teatro Regio di Torino

https://mole24.it/2020/03/12/cosa-fare-restando-a-casa-guardare-le-opere-del-teatro-regio-gratis-in-streaming/)

e il Teatro Comunale di Bologna

https://www.youtube.com/channel/UC2YPqJpxc4Hof43oHcdCvvw

così come alcune realtà associative hanno organizzato concerti a porte chiuse diffusi in diretta attraverso i social network.

Par. 6 – Attività formative organizzate anche da enti privati

Sono sospesi i servizi fino al 3 aprile.

Par. 7 – Fruizione di beni culturali e biblioteche.

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Si segnala come diversi musei, a livello nazionale ed internazionale, stanno garantendo la fruizione dei beni culturali a distanza. Tra questi:

  1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/
  2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
  3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
  4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
  5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
  6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
  7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection
  8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore
  9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
  10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

Si è attivato anche il servizio delle biblioteche in rete delle città dell’Emilia-Romagna attraverso il link https://emilib.medialibrary.it/. Per chi non è già iscritto ad una biblioteca del Comune di Bologna è possibile registrarsi online al link

http://www.bibliotechebologna.it/articoli/71164/offset/0/id/101833.

Par. 8 – Attività di ristorazione e bar

Il DPCM del prevedeva che il servizio fosse consentito esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (…) con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Con il DPCM 11 marzo 2020 l’attività è stata sospesa fino al 25 marzo 2020 con le seguenti eccezioni:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (vedi par. 3 lettera c);
  • ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le aree rosse

Per l’Emilia-Romagna sono state identificate come aree rosse il Comune di Medicina (Bologna) e la frazione di Ganzanigo. Come previsto con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo, a decorrere dal 16 marzo e sino al 3 aprile 2020, con riferimento a tali territori sono state adottate le seguenti, ulteriori misure:

  1. divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo da parte di tutti gli individui ivi presenti;
  2. divieto di accesso nel territorio del capoluogo abitato di Medicina e della frazione di Ganzanigo;
  3. è comunque consentito il rientro al domicilio o alla residenza all’interno dell’area delimitata dall’allegata mappa per chi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse fuori dall’area stessa;
  4. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  5. sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità (farmacie e parafarmacie – fornai – rivenditori di mangimi per animali – distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico – commercio al dettaglio di materiale per ottica; delle attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali) dei presidi sociosanitari esistenti: Casa della Salute, Casa di Riposo e Case Residenze per Anziani non autosufficienti;
  6. in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche previsti dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020, e dal punto b della presente ordinanza potrà essere esentato esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate al punto e) del presente articolo e nei servizi pubblici essenziali;
  7. sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
  8. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
  9. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
  10. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
  11. saranno comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.