{"id":21565,"date":"2023-02-06T18:23:01","date_gmt":"2023-02-06T17:23:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assieme-er.it\/?page_id=21565"},"modified":"2023-02-18T20:48:56","modified_gmt":"2023-02-18T19:48:56","slug":"faq","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.assieme-er.it\/","title":{"rendered":"Le FAQ"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\" id=\"wpb-content-root\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<a name=\"cima\"><\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong>FAQ DIRETTE AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE<\/strong> <\/span><\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_separator][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nCOSTITUIRE UN ENTE DEL TERZO SETTORE, APS IN PARTICOLARE<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Qual \u00e8 l\u2019iter per costituire una associazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La costituzione di una associazione si realizza attraverso i seguenti step:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>valutazione in merito alla circostanza che l\u2019associazione sia la forma giuridica ottimale<\/strong> attraverso cui organizzare le attivit\u00e0;<\/li>\n<li><strong>valutazione in merito a quale tipologia di associazione vogliamo costituire<\/strong> alla luce delle finalit\u00e0 che perseguiamo, all\u2019assenza di scopo di lucro ed ai vincoli che implica, alla presenza o meno di volontari all\u2019interno della compagine associativa, all\u2019affermazione o meno della democraticit\u00e0 e trasparenza gestionale con cui intendiamo caratterizzare il sodalizio.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta di assumere la qualifica di <strong>ente del terzo settore<\/strong> \u00e8 subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>nasce per perseguire, senza scopo di lucro, finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale?<\/li>\n<li>svolge attivit\u00e0 di interesse generale tipizzate <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dall\u2019articolo 5<\/a> del Codice del terzo settore in via esclusiva o principale?<\/li>\n<li>qualora svolga attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, pu\u00f2 dimostrare che siano non solo strumentali ma anche secondarie rispetto alle attivit\u00e0 di interesse generale realizzate? \u00c8 infatti <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-26&amp;atto.codiceRedazionale=21G00115&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">necessario<\/a> che i relativi ricavi non siano, alternativamente, superiori:\n<ul>\n<li>al 30% delle entrate complessive dell&#8217;ente del Terzo settore;<\/li>\n<li>al 66% dei costi complessivi dell&#8217;ente del Terzo settore;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>opera in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari <strong><u>o<\/u><\/strong> di terzi? Pu\u00f2 quindi essere mutualistica\/solidaristica o avere entrambe le nature;<\/li>\n<li>pu\u00f2 dimostrare che i <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\">compensi<\/a> corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (<em>ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria<\/em>), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessit\u00e0 di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle sole attivit\u00e0 di interesse generale di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettere b (interventi e prestazioni sanitarie;), g (formazione universitaria e post-universitaria) o h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale)?<\/li>\n<li><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">garantisce ai lavoratori dipendenti<\/a> un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui al menzionato articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81?<\/li>\n<li>pu\u00f2 dimostrare che <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la differenza retributiva<\/a> tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda?<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta di assumere la <strong>qualifica di associazione di promozione sociale<\/strong> \u00e8 inoltre subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>pu\u00f2 dimostrare che non si qualifica come circolo che dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all&#8217;ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarit\u00e0 di azioni o quote di natura patrimoniale;<\/li>\n<li>ha come minimo sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale aderenti?<\/li>\n<li>assicura che tra i propri soci non ci sono soggetti con scopo di lucro e se presenta, tra i propri associati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la loro presenza \u00e8 subordinata alla condizione che <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti<\/a>? Se tra i soci ci sono Pubbliche Amministrazioni, pu\u00f2 dimostrare che <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">non detengono un ruolo di coordinamento, direzione o controllo<\/a>?<\/li>\n<li>pu\u00f2 dimostrare di avvalersi <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati<\/a> applicando il criterio capitario (conta quindi il numero di volontari e non il numero di ore prestate dai volontari e dai lavoratori)? Se si avvale collaboratori retribuiti, pu\u00f2 dimostrare che il relativo coinvolgimento \u00e8 necessario ai fini dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di interesse generale e al perseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali?<\/li>\n<li>se si avvale di dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi, con tutela assicurativa INAIL (il Ministero chiarisce, con la <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nota 18244 del 30\/11\/2021<\/a>, che \u00e8 necessario prendere in esame esclusivamente queste tipologie di collaboratori retribuiti) <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pu\u00f2 dimostrare<\/a> che non sono alternativamente superiori a:\n<ul>\n<li>50% del numero dei volontari o<\/li>\n<li>5% del numero degli associati?<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>redazione di atto costitutivo e statuto<\/strong> (se intendiamo costituirci come associazione di promozione sociale dovremmo verificare l\u2019implementazione dei requisiti previsti dal <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/ricerca\/avanzata\/0?tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.risultatoRicerca&amp;initBreadCrumb=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice del terzo settore<\/a>, anche alla luce dei significativi <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/temi-e-priorita\/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese\/focus-on\/Riforma-terzo-settore\/Pagine\/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">interventi di prassi del Ministero del Lavoro<\/a>, dei requisiti previsti dall\u2019articolo 4 del Decreto IVA come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di iva e per accedere a quelle previste dall\u2019articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi in attesa che siano operative le agevolazioni indicate nel titolo X del Codice del terzo settore, nonch\u00e9 le disposizioni contenute nel codice civile laddove compatibili) in duplice esemplare (<em>l\u2019ideale \u00e8 avere le firme in originale sui due esemplari anche se <\/em><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/schede\/pagamenti\/registrazione-atti\/come-si-registra\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>l\u2019Agenzia<\/em><\/a><em> ammette la registrazione dell\u2019atto con le firme in fotocopia\/scansione sul secondo esemplare<\/em>);<\/li>\n<li><strong>richiesta di apertura del codice fiscale<\/strong> con <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/278453\/Modello+editabile+AA5_6_AA5_italiano.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Modello AA5\/6<\/a>. Le modalit\u00e0 di presentazione dell\u2019istanza sono specificate nelle <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/278453\/Istruzioni+per+la+compilazione+AA5_6_AA5_istruzioni.pdf\/397250e7-e7e1-e0f2-81a1-bee9b2d56b57\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Istruzioni al modello<\/a> ma se si intende presentarla fisicamente presso l\u2019ufficio \u00e8 necessario prendere appuntamento qui<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it\/PrenotazioneWeb\/prenotazione.action\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it\/PrenotazioneWeb\/prenotazione.action<\/a>;<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>acquisito il codice fiscale, si procede alla <strong>liquidazione dell\u2019imposta di registro<\/strong> (euro 200,00) utilizzando il Modello F24. \u00c8 possibile non applicare le marche da bollo (euro 16,00 ogni 100 righe da applicare su due esemplari) ma \u00e8 opportuno portare la nota dell\u2019Agenzia delle Entrate dell\u2019Emilia-Romagna che garantisce tale possibilit\u00e0 ed \u00e8 necessario successivamente all&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore comunicare tale iscrizione all\u2019Agenzia delle Entrate;<\/li>\n<li>richiesta di <strong>registrazione dell\u2019atto<\/strong> all\u2019Agenzia delle Entrate &#8211; ufficio registrazione atti, sempre previo appuntamento da prendere qui<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it\/PrenotazioneWeb\/prenotazione.action\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it\/PrenotazioneWeb\/prenotazione.action<\/a>, dove presentare i due esemplari di atto costitutivo e statuto, il modello 69 previamente compilato, anche se \u00e8 possibile chiedere assistenza in loco ed il Modello F24 da cui risulta versata l\u2019imposta di registro;<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>presentazione di <strong>istanza di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore<\/strong>, sezione associazione di promozione sociale attraverso il portale RUNTS a cui accedere attraverso <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/Public\/login?retUrl=https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/&amp;App=ServiziHome\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/Public\/login?retUrl=https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/&amp;App=ServiziHome<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta di attribuzione della partita IVA si effettua esclusivamente quando si intende realizzare attivit\u00e0 commerciale.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Da quando una associazione pu\u00f2 definirsi tale?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019associazione \u00e8 validamente costituita all\u2019atto della formalizzazione di atto costitutivo e statuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019acquisizione del codice fiscale \u00e8 essenziale per poter stipulare i contratti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La registrazione dello statuto all\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore \u00e8 necessaria per potersi qualificare come ente del terzo settore, anche nella forma di associazione di promozione sociale, e accedere ai relativi benefici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che effettuata la costituzione \u00e8 possibile accettare nuovi soci, indire riunioni dell\u2019organo amministrativo e della stessa assemblea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter correttamente intestare le fatture dei fornitori \u00e8 necessario fornire l\u2019anagrafica dell\u2019associazione comprensiva del codice fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter fruire delle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associato \u00e8 necessario aver registrato lo statuto e aver trasmesso il Modello EAS (da cui sono esonerati per\u00f2 gli enti del terzo settore da cui l\u2019importanza di procedere rapidamente alla relativa iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter fruire delle agevolazioni delle associazioni di promozione sociale \u00e8 necessario essere iscritti nel RUNTS.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Cosa significa essere senza scopo di lucro?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Enti del terzo settore devono essere senza scopo di lucro. Le imprese sociali sono destinatarie di una particolare disciplina a cui si rinvia (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-19&amp;atto.codiceRedazionale=17G00124&amp;atto.articolo.numero=3&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 3 del DLgs 112\/2017<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la generalit\u00e0 degli enti del terzo settore trova applicazione l\u2019articolo 8 del Codice del terzo settore ai sensi del quale \u201c<em>\u00e8 vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo<\/em>\u201d, un principio contemplato per tutti gli enti non commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il modo in cui viene declinato tale principio si discosta per\u00f2 parzialmente da quanto previsto per le ONLUS dall\u2019articolo 10 del DLgs 460\/1997 (a cui continua ad applicarsi tale disciplina finch\u00e9 non si iscrivono nel RUNTS) ed esteso, in via interpretativa, alla generalit\u00e0 degli enti non commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si considera in ogni caso <strong>distribuzione indiretta di utili <\/strong>ai sensi del Codice del terzo settore<strong>:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all\u2019attivit\u00e0 svolta, alle responsabilit\u00e0 assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni\u201d<\/em>. Mentre il DLgs 460\/1997 fa riferimento al compenso riconosciuto al presidente del collegio sindacale di una societ\u00e0 per azioni, con il Codice del terzo settore si rende necessario:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) individuare chiaramente le deleghe attribuite per valutare, in rapporto alla relativa complessit\u00e0, alle competenze necessarie ad espletarle ed ai riflessi in termini di responsabilit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) accertare che l\u2019indennit\u00e0 di carica non sia comunque superiore a quella prevista in enti che operano in medesimi o analoghi settori e condizioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessit\u00e0 di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivit\u00e0 di interesse generale di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre il DLgs 460\/1997 consente uno sforamento solo del 20%, con il Codice del terzo settore garantisce uno sforamento massimo del 40% calcolato su quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, comprensivo della parte variabile della retribuzione (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2020\/Nota-direttoriale-n-2088-del-27-febbraio-2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota direttoriale n. 2088 del 27\/2\/2020<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulteriore elemento di distinzione \u00e8 rappresentato dalla circostanza che nel Decreto 460\/1997 era possibile richiedere la disapplicazione della norma antielusiva di tipo sostanziale ai sensi dell\u2019art. 11, comma 2 della L. n. 212\/2000 (Agenzia delle Entrate circolare n. 59\/E del 31.10.2007). Nel CTS \u00e8 possibile derogare esclusivamente con riferimento ai collaboratori impegnati in interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria o ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La deroga \u00e8 legittimata dalla oggettiva necessit\u00e0 di acquisire specifiche professionalit\u00e0 necessaria allo svolgimento di tali attivit\u00e0, supportate da idonea documentazione giustificativa (curriculum del collaboratore).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando viene accertata la violazione di questo vincolo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell&#8217;ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro (ex art. 91, comma 1, del CTS) e l\u2019ETS decade da tutto il sistema di agevolazioni, anche fiscali e contabili, riconosciute;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>c) l&#8217;acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale\u201d<\/em> come previsto dal Decreto Legislativo 460\/1997<em>;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni pi\u00f9 favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l&#8217;organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell&#8217;organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonch\u00e9 alle societ\u00e0 da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualit\u00e0, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l&#8217;oggetto dell\u2019attivit\u00e0 di interesse generale di cui all&#8217;articolo 5<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio \u00e8 analogo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 460\/1997 ma si distingue per un aspetto essenziale: \u00e8 possibile garantire agli associati e altre figure indicate l\u2019accesso a beni\/servizi a condizioni migliori rispetto a quelle praticate a terzi quando tali cessioni o prestazioni costituiscono l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 di interesse generale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite pu\u00f2 essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze\u201d, <\/em>come previsto dal DLgs 460\/1997.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Perch\u00e9 essere ente del terzo settore?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La qualifica di ente del terzo settore garantisce la possibilit\u00e0 di:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">partecipare a percorsi di <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">coprogrammazione e coprogettazione<\/a> con la Pubblica Amministrazione ed altri enti del terzo settore, attivati anche di impulso degli stessi enti del terzo settore. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&amp;numero=131\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">esclusiva degli enti del terzo settore<\/a>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">incentivare erogazioni liberali attraverso un <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sistema di agevolazioni fiscali<\/a>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">qualificarsi<\/a>, al verificarsi dei <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">presupposti<\/a>, come associazione di promozione sociale, con la conseguente possibilit\u00e0 di accedere alle relative agevolazioni fiscali (relative agli introiti percepiti con riferimento sia a quelli <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">propri di tutti gli ETS<\/a> che a quelli <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">specifici<\/a> delle associazioni di promozione sociale, alla <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tassazione agevolata in materia di imposte dirette sulle eventuali attivit\u00e0 commerciali<\/a> esercitate, alle agevolazioni sulle <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">imposte indirette<\/a> e sull\u2019<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IVA<\/a> in qualit\u00e0 di ente del terzo settore non commerciale), di stipulare <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">convenzioni<\/a> con la pubblica amministrazione finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivit\u00e0 o servizi sociali di interesse generale,\u00a0 se\u00a0 pi\u00f9 favorevoli rispetto al ricorso al mercato, o di assumere <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=55&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6652824223848319&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">altra qualifica<\/a> di ente del terzo settore destinataria di diverse agevolazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Quali sono le differenze tra una associazione di promozione sociale ed una organizzazione di volontariato?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le associazioni di promozione sociale si differenziano dalle organizzazioni di volontariato potendo svolgere attivit\u00e0 verso i soci, relativi famigliari e terzi mentre le organizzazioni di volontariato operano prevalentemente in favore di terzi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro elemento distintivo, rilevato dal Ministero del Lavoro in via interpretativa (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nota n. 18244 del 30\/11\/2021<\/a>), \u00e8 legato alla circostanza che le associazioni di promozione sociale possono avvalersi anche della collaborazione retribuita dei propri soci che non siano volontari mentre ai soci delle organizzazioni di volontariato sarebbe sempre preclusa la possibilit\u00e0 di instaurare rapporti di lavoro retribuiti con l\u2019organizzazione a cui sono associati.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Una associazione sportiva dilettantistica pu\u00f2 essere anche associazione di promozione sociale?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, se sussistono tutti i requisiti qualificanti entrambe le tipologie di associazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso il sodalizio sar\u00e0 pertanto iscritto sia al <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/runts\/it-it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">RUNTS<\/a> che al <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/registro.sportesalute.eu\/login\/?next=\/home\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Registro delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche<\/a> (RAS) e al Registro CONI (che la norma prevede sia sostituito dal RAS ma che <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.coni.it\/it\/news\/19689-comunicato-del-consiglio-nazionale-31.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">il CONI ritiene ancora operativo<\/a> e vincolante nonostante il diverso dettato normativo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In qualit\u00e0 di ente del terzo settore non dovr\u00e0 indicare nelle attivit\u00e0 di interesse generale <em>\u201cl&#8217;esercizio in via stabile e <strong>principale<\/strong> dell&#8217;organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l&#8217;assistenza all&#8217;attivit\u00e0 sportiva dilettantistica;\u201d<\/em> ma semplicemente \u201c<em>l&#8217;esercizio in via stabile dell&#8217;organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l&#8217;assistenza all&#8217;attivit\u00e0 sportiva dilettantistica<\/em>\u201d ben potendo svolgere anche altre attivit\u00e0 di interesse generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre \u201c<em>agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del <\/em>(Decreto Legislativo 36\/2021)<em> limitatamente all&#8217;attivit\u00e0 sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117\u201d. <\/em><\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Quale ente del terzo settore in alternativa all\u2019associazione di promozione sociale?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Siamo in procinto di fondare una realt\u00e0 associativa che eroghi servizi di attivit\u00e0 di laboratori artistici (teatrale, di scrittura creativa, di arte figurativa) a minori e famiglie nelle scuole e in sedi come biblioteche o sedi di altre associazioni. L&#8217;organico dell&#8217;associazione sar\u00e0 formato da un numero esiguo di soci che si avvarr\u00e0 occasionalmente della collaborazione di professioniste e professionisti ma probabilmente non di volontari. Chiedo gentilmente quale pu\u00f2 essere la forma associativa pi\u00f9 indicata per la realt\u00e0 descritta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In assenza di volontari le opzioni &#8211; attesa anche la natura delle attivit\u00e0 di interesse generale che intendete proporre &#8211; sono rappresentate da:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>ente del terzo settore generico<\/li>\n<li>impresa sociale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La valutazione \u00e8 legata a valutazioni fiscali e a costi gestionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora le attivit\u00e0 dovessero qualificarsi come di natura commerciale ai sensi dell&#8217;art. 79 del Codice del terzo settore, l&#8217;ente perdendo la qualifica di ente non commerciale decadrebbe dalle agevolazioni in materia di iva (laddove applicabili), dal regime di forfettizzazione delle imposte di cui all&#8217;articolo 80 del Codice del terzo settore e dalle semplificazioni contabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;alternativa \u00e8 rappresentata dall&#8217;impresa sociale che in prospettiva (<em>dall\u2019esercizio successivo a quello in cui sar\u00e0 acquisita l&#8217;autorizzazione della Commissione europea<\/em>) garantir\u00e0 maggiori agevolazioni fiscali (l&#8217;utile se reinvestito non \u00e8 soggetto ad imposta) ma al contempo presuppone maggiori costi gestionali (a prescindere dal volume di ricavi obbligo di nominare l&#8217;organo di controllo e obbligo di approvare il bilancio sociale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter effettuare una valutazione ponderata si rende quindi opportuno un business plan per comprendere se l&#8217;organizzazione avr\u00e0 potenzialmente le risorse per poter affrontare i costi gestionali dell&#8217;impresa sociale, strada che in ogni caso potrebbe percorrere in futuro mediante semplice modifica statutaria e richiesta di migrazione in diversa sezione del registro unico nazionale del terzo settore.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Svolgiamo attivit\u00e0 diverse e potrebbero non essere secondarie. Cosa dobbiamo fare?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, ricordiamo che per attivit\u00e0 diverse si intendono quelle non riconducibili all\u2019elenco tassativo delle attivit\u00e0 di interesse generale definito <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=5&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.6459166814615769&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dall\u2019articolo 5<\/a> del Decreto Legislativo 117\/2017, anche noto come Codice del terzo settore, alla cui lettura rinviamo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le attivit\u00e0 diverse devono essere strumentali e secondarie rispetto alle attivit\u00e0 di interesse generale svolte secondo i criteri definiti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il Decreto citato richiede che i ricavi da attivit\u00e0 diverse, perch\u00e9 possano qualificarsi come secondarie, non debbano essere alternativamente:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>superiori al 30% delle entrate complessive dell&#8217;ente del Terzo settore;<\/li>\n<li>superiori al 66% dei costi complessivi dell&#8217;ente del Terzo settore.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se le attivit\u00e0 diverse non rispettano uno dei due parametri l\u2019ente del terzo settore, entro trenta giorni dall\u2019approvazione del bilancio da cui emerge la violazione del vincolo, ne deve fare segnalazione al RUNTS ed eventualmente alla rete associativa o al centro servizi volontariato a cui aderisce, se autorizzati a svolgere attivit\u00e0 di controllo nei confronti dei propri aderenti. Fatta questa segnalazione, l\u2019ente del terzo settore deve controllare nell\u2019esercizio successivo di svolgere eventualmente attivit\u00e0 diverse con una incidenza percentuale sul totale dei ricavi \u201c<em>per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell&#8217;esercizio precedente\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A titolo esemplificativo se i ricavi da attivit\u00e0 diversa rappresentavano il 35% del totale delle entrate nell&#8217;esercizio successivo deve rappresentare meno del 25% del totale dei ricavi. Se non viene rispettato questo vincolo, o nel caso in cui non si effettui la segnalazione, l\u2019ufficio del RUNTS <em>dispone la cancellazione dell&#8217;ente del Terzo settore dal Registro medesimo. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 opportuno evidenziare che nei casi in cui non si rispetti il criterio del 30% del totale dei ricavi \u00e8 possibile sempre avvalersi del limite del 66% dei costi complessivi, ivi inclusi i costi figurativi tra cui si annoverano<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il costo figurativo dei volontari (calcolato applicando alle ore di attivit\u00e0 di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi)<\/li>\n<li>le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;<\/li>\n<li>la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ricorda infine che il criterio utilizzato \u2013 quindi 30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi, inclusi i figurativi, dovr\u00e0 essere esplicitato<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019ente del terzo settore che approva il bilancio secondo il criterio di cassa deve allegare documentazione sul carattere secondario e strumentale delle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 6 del D.Lgs 117\/2017 e s.m.i.<\/li>\n<li>l\u2019ente del terzo settore che approva il bilancio per competenza deve:<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; fornire nella relazione di missione informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attivit\u00e0 diverse forniscono al perseguimento della missione dell\u2019ente e l\u2019indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; inserire un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li style=\"text-align: justify;\">i costi figurativi relativi all\u2019impiego di volontari iscritti nel registro di cui all\u2019articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i.;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Rappresento una ONLUS che vorrebbe diventare APS. Cosa deve fare e con quale tempistica?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine di iscrizione nel RUNTS pu\u00f2 essere cos\u00ec definito:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>le associazioni iscritte nei previgenti registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato erano chiamate a depositare il proprio statuto aggiornato entro 60 giorni dall&#8217;invio del sollecito da parte dell&#8217;ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, pena la mancata trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore con devoluzione dell&#8217;incremento patrimoniale legato alle qualifiche di enti del terzo settore. Le ONLUS che avevano tale qualifica in qualit\u00e0 di organizzazione di volontariato sono pertanto trasmigrate \u2013 salvo diniego \u2013 cos\u00ec come le associazioni di promozione sociale con ramo ONLUS;<\/li>\n<li>le ONLUS devono iscriversi al RUNTS entro il mese di marzo dell&#8217;anno successivo a quello in cui la Commissione europea autorizza l&#8217;entrata in vigore di alcune disposizioni fiscali contenute nel Codice del terzo settore (presumibilmente entro marzo 2024), pena la devoluzione dell&#8217;incremento patrimoniale ad enti del terzo settore (art. 34 DM 106\/2020);<\/li>\n<li>le altre realt\u00e0 possono liberamente scegliere quando iscriversi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_toggle][vc_column_text]<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nFUNZIONAMENTO DEL RUNTS<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Per iscriverci nel RUNTS ci hanno detto che dobbiamo avere la firma digitale CADES: di cosa si tratta?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per operare sul RUNTS \u00e8 necessario disporre di:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>posta elettronica certificata dell\u2019ente del terzo settore;<\/li>\n<li>SPID o carta di identit\u00e0 elettronica 3.0 con relativo pin del legale rappresentante;<\/li>\n<li>firma digitale del legale rappresentante. Tramite SPID o CIE 3.0 si pu\u00f2 richiedere online un kit di firma digitale minimizzando la spesa per la fase di riconoscimento &#8220;de visu&#8221; perch\u00e9 quella fase in realt\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 stata superata per avere quelle credenziali. \u00c8 possibile acquistarla presso rivenditori o anche on line utilizzando lo SPID. Le firme digitali sono di due tipi:\n<ul style=\"text-align: justify; list-style-type: disc;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">remota che richiede un cellulare in cui installare app;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">locale che prevede spedizione di una chiavetta token che consente firma tramite un semplice pin.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Rappresentiamo un ente con personalit\u00e0 giuridica e intendiamo iscriverci al RUNTS&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La Regione Emilia-Romagna richiede, oltre ad altri documenti: &#8220;per la parte di patrimonio costituiti da beni diversi dal denaro, occorre allegare alla Attestazione del Notaio, la Relazione giurata di un revisore legale che certifica il valore dello stesso ad una data \u2026\u2026&#8221;. Esiste un fac-simile di perizia specifica per questo passaggio, o si procede con una normale relazione giurata? <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pratica richiede la predisposizione di due atti distinti: quello del notaio e quello del revisore legale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;atto del notaio potr\u00e0 essere integrato dalle seguenti informazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8220;Premesso che l\u2019Associazione ______________________:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1) si qualifica come ente del terzo settore ed \u00e8 pertanto soggetta alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il \u201cCodice del Terzo settore\u201d;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2) ha provveduto a modificare il proprio Statuto con atto a mio rogito in data _______________ n. ________ di rep. not., registrato a _______________ in data _______________ al n. _______________ serie ___ che in originale si allega al presente atto sotto la lettera &#8220;A&#8221;, e, tra le modifiche approvate, ha assunto la denominazione attuale e prevedendo altres\u00ec che, al momento dell&#8217;iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, detta denominazione sar\u00e0 integrata dall&#8217;acronimo &#8220;ETS&#8221;;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3) \u00e8 dotata di personalit\u00e0 giuridica ai sensi del DPR 361\/2000 ed \u00e8 in possesso del requisito patrimoniale di cui all\u2019art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, avendo presentato la relazione di stima del patrimonio dell&#8217;Associazione _______________, asseverata con giuramento dal dott. _____________________ davanti a me Notaio in data _______________ n. ____ di rep. not., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera &#8220;B&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il\/La _______________ nella sopraddetta qualit\u00e0, consegna a me Notaio detta documentazione perch\u00e9 la tenga a raccolta nei miei atti e, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e, in particolare, dalle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 con riferimento alla natura di Ente del Terzo Settore e del suo patrimonio minimo, provveda a depositarli presso il competente Ufficio del Registro Nazionale del Terzo Settore, richiedendo il conseguente perfezionamento della procedura di trasmigrazione nel RUNTS come ente dotato di personalit\u00e0 giuridica ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.&#8221;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;atto del revisore \u00e8 invece una ordinaria perizia giurata.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Abbiamo ricevuto la PEC dalla Regione in merito al perfezionamento di trasmigrazione della nostra APS nel RUNTS e ci hanno comunicato che dobbiamo integrare le informazioni sul RUNTS. Ci potete dare qualche consiglio?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ente deve depositare documenti e inserire informazioni sulla piattaforma del RUNTS entro 90 giorni dalla data di:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">iscrizione nel RUNTS per completamento del processo di trasmigrazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">pubblicazione sul sito ministeriale degli elenchi degli enti iscritti per silenzio assenso (la data pu\u00f2 non coincidere che quella del 7 novembre 2022 che rappresenta comunque la data di iscrizione dell\u2019ente al Runts a seguito di silenzio assenso per decorrenza dei termini della \u201ctrasmigrazione\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne i documenti si tratta di:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">bilancio di esercizio 2020\/2021 o 2021 (nota n. 5941 del 5 aprile 2022), redatto in conformit\u00e0 ai nuovi schemi di bilancio (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2020\/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020<\/a>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/notizie\/Documents\/Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi<\/a>, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2019\/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bilancio sociale<\/a> 2021 per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (l\u2019obbligo si configura per gli ETS che nell\u2019esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli stessi enti devono poi completare le informazioni presenti sul Runts che gli uffici del registro unico non hanno inserito (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2022\/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">circolare n. 9 del 21 aprile 2022<\/a>) quali:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">i dati sui titolari di cariche sociali (amministratori ed eventuali componenti dell\u2019organo di controllo);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">le eventuali sedi secondarie (si ricorda che non costituiscono sedi secondarie dell\u2019ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019elenco degli enti aderenti (per gli enti di secondo livello);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019affiliazione ad un ente, anche se questo non sia ancora qualificabile come rete associativa;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019esercizio per l\u2019opzione per il cinque per mille.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora gli enti non depositino i bilanci o non completino le informazioni elencate nei 90 giorni, gli uffici competenti del Runts <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">diffidano l\u2019ETS ad adempiere<\/a> assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l&#8217;ente \u00e8 cancellato dal Registro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente al primo accesso, si ricorda che il deposito dei documenti e gli aggiornamenti sono effettuati &#8211; utilizzando la modulistica di cui all\u2019allegato tecnico B al <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/Runts\/AnteprimaPDF.aspx?id=15&amp;lang=it-it\/DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DM n. 106 del 15\/09\/2020<\/a> &#8211; a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilit\u00e0 ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">il rappresentante legale dell\u2019ETS;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il rappresentante legale della rete associativa cui l\u2019ETS aderisce (con la <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 18244 del 30\/11\/2021<\/a> \u00e8 stato chiarito che tale ruolo pu\u00f2 essere svolto dal rappresentante legale dell\u2019articolazione territoriale della rete nazionale);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">uno o pi\u00f9 amministratori dell\u2019ETS o in mancanza, i componenti dell\u2019organo di controllo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">un professionista iscritto all\u2019albo di cui all\u2019articolo 34, comma 5, lettera a) del DLgs 139\/2005, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell\u2019aggiornamento delle informazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_toggle][vc_column_text]<a name=\"cima2\"><\/a><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nFUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Chi partecipa alle assemblee? \u00c8 possibile delegare il voto?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I requisiti di ammissione al voto sono quelli indicati in statuto nel rispetto dei seguenti <strong>vincoli contemplati dal Codice del terzo settore:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">nell&#8217;assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto <strong>tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi<\/strong> nel libro degli associati, salvo che l&#8217;atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ex art. 24 CTS<\/a>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">ciascun associato ha <strong>un voto<\/strong>. Agli associati che siano enti del Terzo settore l&#8217;atto costitutivo o lo statuto possono attribuire pi\u00f9 voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ex art. 24 CTS<\/a>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se l&#8217;atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato pu\u00f2 farsi rappresentare nell&#8217;assemblea da un altro associato mediante <strong>delega<\/strong> scritta, anche in calce all&#8217;avviso di convocazione. Ciascun associato pu\u00f2 rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell&#8217;articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ex art. 24 CTS<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particolari regole sono previste per le <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>reti associative<\/strong><\/a>. In questo caso \u00e8 infatti \u00e8 possibile derogare<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle regole previste dall&#8217;articolo <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">24, comma 2<\/a> del CTS con riferimento all\u2019esercizio del diritto di voto degli associati in assemblea;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle modalit\u00e0 e limiti delle deleghe di voto in assemblea contemplate dall&#8217;articolo <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">24, comma 3<\/a> del CTS;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">le regole stesse in materia di competenze dell&#8217;assemblea degli associati previste <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dall&#8217;articolo 25, comma 1<\/a> del CTS.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ritiene che <strong>l&#8217;associato moroso<\/strong>, in quanto non ha versato il contributo associativo annuale, non abbia diritto di voto. Si arriva a tale affermazione applicando in via analogica quanto previsto in campo societario dal Codice civile, in particolare dall\u2019articolo 2344, 4\u00b0 comma del Codice civile ai sensi del quale \u201c<em>il socio in mora nei versamenti non pu\u00f2 esercitare il diritto di voto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al socio moroso si ritiene quindi che debba anche impedirsi di intervenire e si esclude che possa sanare la morosit\u00e0 in sede assembleare <strong>salva diversa disposizione statutaria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne il termine entro cui si configura la morosit\u00e0 \u00e8 necessario verificare quanto indicato nello statuto. Laddove non fosse specificato tale aspetto si ritiene che il termine massimo sia rappresentato dall&#8217;esercizio di riferimento nel caso di morosit\u00e0 del contributo associativo annuale. Anche per quanto concerne l&#8217;iter \u00e8 necessario controllare quanto previsto dallo statuto ma in linea generale \u00e8 opportuno effettuare un sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo associativo annuale e successivamente una delibera dell&#8217;organo amministrativo che attesta &#8211; a seconda di quanto indicato in statuto &#8211; la decadenza o l\u2019esclusione dell\u2019associato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ricorda che tra i soci da convocare ci sono anche i <strong>minorenni<\/strong> i quali, ancorch\u00e9 non hanno diritto di voto per i riflessi di responsabilit\u00e0 che deriverebbero dal suo relativo esercizio, hanno diritto di intervento e di parola. Rispetto alla partecipazione dei minori alla vita associativa si evidenzia che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23228\/2017) ha affermato che la rappresentanza ex lege dei soggetti minori spetta ai soggetti esercitanti la responsabilit\u00e0 genitoriale anche nelle assemblee di cui i minori sono soci e pertanto il genitore del socio minore deve essere convocato alle assemblee per esercitare il diritto di voto in nome e per conto del minore rappresentato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale tesi \u00e8 stata riproposta dal Ministero del Lavoro con riferimento alle associazioni di promozione sociale (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2019\/Nota-n-1309-del-06022019-discriminazioni-ammissione-associati.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019<\/a>) e alla generalit\u00e0 degli enti del terzo settore (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 18244 del 30\/11\/2021<\/a>). La partecipazione al voto dell\u2019esercente la potest\u00e0 genitoriale dell\u2019associato minorenne non deve essere computata nel numero massimo di deleghe previsto da statuto.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Funzioni dell\u2019assemblea e funzioni dell\u2019organo amministrativo&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Avrei necessit\u00e0 di sapere se la decisione di acquistare un bene o un servizio per la buona gestione dell&#8217;associazione \u00e8 compito del CD (ossia se fa parte dell&#8217;ordinaria amministrazione demandata in statuto a quest&#8217;organo) oppure se \u00e8 necessaria anche l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, \u00e8 opportuno ricordare che le funzioni dell\u2019assemblea dei soci sono espressamente indicate dal codice del terzo settore e devono essere riportate nello statuto dell\u2019associazione anche se tecnicamente una eventuale omissione non implica la possibilit\u00e0 di non riconoscere <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=05&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.8477201565621794&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">competenze espressamente attribuite con legge<\/a>. Si tratta di:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>nomina e revoca i componenti degli organi sociali;<\/li>\n<li>nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;<\/li>\n<li>approva il bilancio;<\/li>\n<li>delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<\/li>\n<li>delibera sull&#8217;esclusione degli associati, se l&#8217;atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;<\/li>\n<li>delibera sulle modificazioni dell&#8217;atto costitutivo o dello statuto;<\/li>\n<li>approva l&#8217;eventuale regolamento dei lavori assembleari;<\/li>\n<li>delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell&#8217;associazione;<\/li>\n<li>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">A queste competenze se ne possono aggiungere altre all\u2019interno dello statuto come la delibera in merito all&#8217;acquisto di beni\/servizi eventualmente se di valore superiore ad un importo indicato. In assenza di tale indicazione, la competenza \u00e8 dell&#8217;organo amministrativo che dovr\u00e0 eventualmente operare nei limiti del bilancio preventivo, se approvato, e in ogni caso con la diligenza del buon padre di famiglia.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Dobbiamo procedere alla elezione del consiglio direttivo: ci pu\u00f2 dare qualche consiglio?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima cosa da fare \u00e8 esaminare lo statuto per verificare se\/quali siano le prescrizioni ivi contenute rispetto a tempistica e procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se non diversamente disposto, l&#8217;assemblea elettiva deve essere convocata alla scadenza del mandato conferito nella precedente elezione la cui durata deve essere specificata sempre in statuto. L\u2019eventuale previsione di cariche elettive a tempo indeterminato si ritiene che violi il principio di eleggibilit\u00e0 delle cariche anche se queste sono potenzialmente revocabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello statuto dovrebbe essere indicata la modalit\u00e0 di convocazione, il quorum costitutivo e deliberativo (normalmente \u00e8 quello proprio dell&#8217;assemblea ordinaria) ed eventualmente le regole elettive (in assenza si vota il singolo candidato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si consiglia di redigere un verbale dell\u2019organo di amministrazione di <strong>passaggio delle consegne<\/strong> per assicurarsi che siano presenti in sede i documenti dell\u2019associazione, con particolare riferimento a:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">atto costitutivo e statuto, nella versione registrata all\u2019Agenzia delle Entrate;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documento di attribuzione del codice fiscale ed eventuale documento di attribuzione della partita iva;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Modello EAS, salvo i casi di esonero;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">libri sociali (libro soci, libro verbali dell&#8217;Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e degli ulteriori eventuali organismi previsti dal sodalizio);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione contabile (bilanci e documentazione contabile sulla cui base \u00e8 stato elaborato il bilancio con la relativa prima nota) e fiscale (registri previsti in base al regime fiscale adottato, Modelli F24 da cui risulti il versamento delle imposte, Dichiarativi fiscali) con inventario dei beni di propriet\u00e0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione relativa agli eventuali rapporti di collaborazione retribuita in essere o cessati (lettera di assunzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, relative buste paghe, ricevute o fatture, Certificazioni Uniche, Modello 770),ivi inclusa la documentazione relativa agli adempimenti accessori (documento di valutazione dei rischi, individuazione quindi dei diversi incarichi affidati, situazione della relativa formazione, analisi aggiornata delle misure di sicurezza adottate);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione privacy;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">corrispondenza;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">relativi agli ultimi dieci anni, ovvero che questi documenti siano conservati presso lo studio del professionista incaricato e che tale circostanza sia stata comunicata all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atteso che la responsabilit\u00e0 resta in capo anche a chi ha agito in nome e per conto dell&#8217;associazione nel periodo pregresso, pu\u00f2 sorgere l\u2019esigenza per i precedenti dirigenti di conservare la documentazione. Gli stessi non possono per\u00f2 rifiutarsi di consegnare la documentazione di propriet\u00e0 dell\u2019associazione: un tale comportamento si configurerebbe come appropriazione indebita in relazione alla quale il nuovo Organo amministrativo potrebbe costituirsi parte civile nel processo penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viceversa, gli stessi potrebbero richiedere la riproduzione degli originali che dovranno restare invece nella disponibilit\u00e0 dell\u2019associazione nelle persone componenti il nuovo Organo amministrativo. In questo caso il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione dovr\u00e0 essere espressamente autorizzato ed il relativo utilizzo circoscritto alla tutela rispetto ad eventuali responsabilit\u00e0 conseguenti ad accertamenti fiscali, lavoristici o a qualsivoglia forma di responsabilit\u00e0 civile\/penale o amministrativa in capo alla persona nel periodo in cui rivestiva la carica elettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 pertanto necessario indicare nel verbale quanto segue:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>Il Signor \u2026., in qualit\u00e0 di legale rappresentante dell\u2019associazione \u2026\u2026. per il periodo decorrente dal _____al ______ ha richiesto ed acquisito copia dei seguenti documenti \u2026. al fine di potersi tutelare a fronte di eventuali azioni di responsabilit\u00e0. Il signor \u2026..assume pertanto l\u2019obbligo di riservatezza rispetto ai dati contenuti nella documentazione trasmessa con il vincolo di utilizzarli esclusivamente per l&#8217;esercizio dei propri diritti connessi all\u2019esercizio di azioni giudiziarie o stragiudiziali legate alla sua precedente veste di legale rappresentante del sodalizio.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Data e firma<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 inoltre utile acquisire il documento di attribuzione del codice fiscale aggiornato con i dati del nuovo legale rappresentante come prova dell&#8217;avvenuta comunicazione della variazione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima2\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Buon giorno, pochi giorni fa abbiamo fatto l&#8217;assemblea ordinaria dei soci del nostro ETS con il rinnovo delle cariche, sono cambiati presidente e vice presidente. A chi e come dobbiamo comunicare tale variazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Gli enti del terzo settore devono comunicare la variazione dei componenti dell&#8217;organo amministrativo:<\/div>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>all&#8217;Agenzia delle Entrate con riferimento al legale rappresentante. La variazione si effettua attraverso il <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/203699\/Modello+AA5_6_AA5_mod.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello AA5\/6<\/a> se si \u00e8 titolari di solo codice fiscale oppure attraverso il <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/274681\/nuovo+mod+AA7+10_AA7_10+modello+27.05.2015.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello AA7\/10<\/a> se si \u00e8 titolari di partita iva. La presentazione del modello pu\u00f2 essere effettuata presso gli Uffici, <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it\/PrenotazioneWeb\/prenotazione.action\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">previa prenotazione di appuntamento<\/a>, o con modalit\u00e0 telematica;<\/li>\n<li>al Registro unico nazionale del terzo settore attraverso la piattaforma a cui si accede da <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/Public\/login?retUrl=https:\/\/servizi.lavoro.gov.it\/&amp;App=ServiziHome\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">qui<\/a><br \/>\nGli aggiornamenti sono effettuati <b>entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica<\/b> (ex art. 48 del DLgs 117\/2017) utilizzando la modulistica di cui all\u2019allegato tecnico B al DM n. 106 del 15\/09\/2020, a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilit\u00e0:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>il rappresentante legale dell\u2019ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l\u2019ETS aderisce;<\/li>\n<li>uno o pi\u00f9 amministratori dell\u2019ETS o in mancanza, i componenti dell\u2019organo di controllo; in ogni caso le generalit\u00e0 dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all\u2019articolo 8, comma 6, lettera o);<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>se si tratta di un ente del terzo settore iscritto anche ad altri albi o registri (a titolo esemplificativo una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale) all&#8217;Amministrazione che detiene l&#8217;altro albo o registro;<\/li>\n<li>se si tratta di un ente del terzo settore impresa sociale (quindi non di una associazione di promozione sociale n\u00e8 di una organizzazione di volontariato), la comunicazione avverr\u00e0 attraverso il canale COMUNICA alla Camera di commercio la quale far\u00e0 trasmigrare il dato al Registro unico nazionale del terzo settore;<\/li>\n<li>alle organizzazioni a cui eventualmente si affiliano;<\/li>\n<li>ai professionisti di cui l&#8217;Ente del terzo settore si avvale per la gestione degli adempimenti fiscali e lavoristici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Come si modifica lo statuto?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La competenza della modifica statutaria \u00e8 rimessa all\u2019assemblea straordinaria degli associati. \u00c8 necessario verificare il quorum costitutivo (<em>quanti soci devono essere presenti, fisicamente\/per delega\/telematicamente quando consentito, perch\u00e9 l\u2019assemblea sia validamente costituita<\/em>) ed il quorum deliberativo (<em>quanti devono essere favorevoli alla delibera<\/em>) previsto dallo statuto. Purtroppo, non \u00e8 stata prorogata la possibilit\u00e0 (contemplata fino al 31\/12\/2022) di modificare lo statuto con il quorum dell\u2019ordinaria per le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS chiamate ad effettuare le modifiche richieste dall\u2019Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quorum dell\u2019assemblea straordinaria \u2013 anche in seconda convocazione &#8211; deve essere in ogni caso rafforzato ed il Ministero del Lavoro richiede che tale condizione riguardi sia il quorum costitutivo che deliberativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iter prevede pertanto, fatto salvo quanto specificato in statuto:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>verbale del consiglio direttivo di convocazione dell\u2019assemblea straordinaria in cui si approva la bozza di nuovo statuto da sottoporre alla valutazione dell\u2019assemblea degli associati;<\/li>\n<li>convocazione dell\u2019assemblea ordinaria in prima ed eventualmente in seconda convocazione. La convocazione rappresenta corrispondenza per cui un esemplare deve essere conservato agli atti;<\/li>\n<li>verbale dell\u2019assemblea straordinaria in prima ed eventualmente in seconda convocazione a cui allegare il testo dello statuto modificato. Si potrebbe registrare anche solo il verbale di modifica ma questo implicherebbe la necessit\u00e0 di esaminare l\u2019atto sia nella sua forma originaria che nelle modifiche apportate indicate in verbale;<\/li>\n<li>registrazione del verbale all\u2019Agenzia delle Entrate applicando l\u2019imposta di registro (sono esonerate le sole organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_toggle][vc_column_text]<a name=\"cima4\"><\/a><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nASPETTI CONTABILI E FISCALI<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Quando e come aprire la partita iva?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019onere di aprire una partita iva si verifica quando l\u2019associazione svolge una attivit\u00e0 fiscalmente rilevante in via non occasionale e quando l\u2019eventuale attivit\u00e0 occasionale fiscalmente rilevante (che genera un reddito diverso) richiede una complessa attivit\u00e0 organizzativa (per cui il reddito generato diventa reddito di impresa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 importante aprire la partita iva solo allo svolgimento di attivit\u00e0 fiscalmente rilevante: se ne siamo titolari ma non emettiamo fatture\/ricevute siamo in ogni caso tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi a zero, pena l\u2019applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa legata all\u2019omessa presentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019istanza<\/strong> si presenta con <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/274681\/nuovo+mod+AA7+10_AA7_10+modello+27.05.2015.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello AA7\/10<\/a> in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a un qualunque ufficio dell\u2019Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente oppure in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d\u2019identit\u00e0 del dichiarante, da inviare a un qualunque ufficio dell\u2019Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente (in tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite) o, infine, per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all\u2019art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni come chiarito dall\u2019Agenzia delle Entrate nelle <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/274681\/AA7_10+istruzioni_2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">istruzioni<\/a>.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;\u00c8 obbligatoria l&#8217;apertura di un conto corrente intestato all&#8217;associazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]Non \u00e8 obbligatoria ma vivamente consigliata, garantendo la tracciabilit\u00e0 delle operazioni i seguenti benefici:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>maggiore trasparenza gestionale;<\/li>\n<li>supporto nella predisposizione della prima nota attraverso l\u2019estratto conto;<\/li>\n<li>possibilit\u00e0 di garantire agevolazioni fiscali a chi effettua erogazioni liberali (si veda per gli enti del terzo settore quanto previsto dall\u2019art. 83 del Codice del terzo settore);<\/li>\n<li>possibilit\u00e0 di retribuire dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi in relazione ai quali sussiste l\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0 delle remunerazioni (ex legge n. 205\/2017).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le associazioni inoltre devono dimostrare il rispetto dei limiti posti all\u2019utilizzo delle transazioni in contanti, limiti indicati a partire dal 1\u00b0 gennaio in 4.999,99 euro <em>(plafond innalzato dall\u2019art. 1, comma 384 della legge n. 197 del 2022 recante il &#8220;Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025<\/em>&#8220;). Si tratta della soglia massima di trasferimenti di contanti verso terzi, il vincolo non riguarda i prelievi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al limite dei 4.999,99 euro fanno eccezione le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche che devono invece dimostrare di non effettuare n\u00e9 ricevere pagamenti di importo superiore a 1.000 euro (ex art. 25 Legge 133\/1999).<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Ente commerciale o ente non commerciale&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Vorremmo costituire il nostro coro come APS. Temiamo per\u00f2 di perdere la qualifica di ente non commerciale perch\u00e9 come entrate istituzionali ipotizziamo le quote che verseranno i coristi \u2013 pari complessivamente a 1.000 euro annui \u2013 mentre potremmo ricevere pi\u00f9 alti incassi da concerti (in termini di biglietti di ingresso o di importo riconosciuto da Pubbliche Amministrazioni, enti senza scopo di lucro o anche privati). La proporzione tra incassi commerciali e quote istituzionali va considerata al lordo, o al netto delle spese?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il via preliminare \u00e8 necessario ricordare che un ente si qualifica come <strong>non commerciale<\/strong> quando non svolge attivit\u00e0 commerciale in via esclusiva o prevalente (ex art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi).<br \/>\nPer quanto concerne il <strong>2023<\/strong>, applicando quindi le regole del testo unico delle imposte, possiamo distinguere in capo alle associazioni di promozione sociale in possesso anche dei requisiti statutari e gestionali contemplati dall\u2019articolo 148, ottavo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi, tra:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 50%;\" bgcolor=\"#dddddd\"><strong>Attivit\u00e0 istituzionali e decommercializzate<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 50%;\" bgcolor=\"#dddddd\"><strong>Attivit\u00e0 sempre commerciali<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: justify;\" valign=\"top\">\n<ol>\n<li>contributo associativo annuale;<\/li>\n<li>erogazioni liberali;<\/li>\n<li>contributi su progetti finanziati per esempio da enti locali o fondazioni bancarie;<\/li>\n<li>corrispettivi specifici versati dai soci persone fisiche per partecipare &#8211; per esempio &#8211; a corsi di canto o ingressi a concerti riservati agli associati;<\/li>\n<li>corrispettivi specifici versati da soci associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro (<em>che devono per\u00f2 essere minoritari rispetto agli aderenti associazioni di promozione sociale<\/em>) per prestazioni di servizi inerenti i fini istituzionali come animazione culturale attraverso concerti;<\/li>\n<li>corrispettivi versati da pubbliche amministrazioni per servizi convenzionati in quanto attivit\u00e0 aventi finalit\u00e0 sociali esercitate in conformit\u00e0 ai fini istituzionali dell\u2019associazione (es: il Comune chiede l\u2019animazione musicale delle scuole, la ASL chiede l\u2019animazione musicale in una RSA per anziani, il Ministero di grazia e giustizia chiede di realizzare un coro misto all\u2019interno delle carceri minorili);<\/li>\n<li>attivit\u00e0 di raccolta fondi occasionale mediante cessione di beni di modico valore o servizi (concerto) rivolta al pubblico nell\u2019ambito di un evento di sensibilizzazione, ricorrenza o celebrazione<\/li>\n<li>le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;<\/li>\n<li>per le APS affiliate ad enti le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell\u2019interno la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0 istituzionale da bar e esercizi similari purch\u00e9 complementare all\u2019attivit\u00e0 istituzionale;<\/li>\n<li>per le APS affiliate ad enti le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell\u2019interno l&#8217;organizzazione di viaggi e soggiorni turistici inerenti gli scopi associati.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<td style=\"text-align: justify;\" valign=\"top\">Tutte quelle non riconducibili a quelle istituzionali e decommercializzate come<\/p>\n<ol>\n<li>biglietteria verso il pubblico (che non sia effettuata nell\u2019ambito di una raccolta fondi occasionale);<\/li>\n<li>organizzazione di concerti pagata.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quello che rileva nel rapporto tra attivit\u00e0 istituzionale-decommercializzata e attivit\u00e0 commerciale \u00e8 il ricavo, non l\u2019eventuale avanzo di gestione prodotto dall\u2019attivit\u00e0.<br \/>\nDall\u2019anno successivo a quello di acquisizione dell\u2019autorizzazione dell\u2019Unione europea dei nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore, possiamo invece distinguere in capo alle <strong>associazioni di promozione sociale<\/strong> tra:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 50%;\" bgcolor=\"#dddddd\"><strong>Attivit\u00e0 istituzionali e decommercializzate<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 50%;\" bgcolor=\"#dddddd\"><strong>Attivit\u00e0 sempre commerciali<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: justify;\" valign=\"top\">\n<ol>\n<li>contributo associativo annuale;<\/li>\n<li>erogazioni liberali;<\/li>\n<li>contributi su progetti finanziati per esempio da enti locali o fondazioni bancarie;<\/li>\n<li>corrispettivi specifici versati dai soci persone fisiche per partecipare &#8211; per esempio &#8211; a corsi di canto o per accedere a concerti organizzati solo per associati;<\/li>\n<li>corrispettivi specifici versati da soci associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro (che devono per\u00f2 essere minoritari rispetto agli aderenti associazioni di promozione sociale) per prestazioni di servizi inerenti alle attivit\u00e0 di interesse generale (es: ingresso a concerto riservato agli associati);<\/li>\n<li>le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;<\/li>\n<li>per le APS affiliate ad enti le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell\u2019interno la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0 istituzionale da bar e esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:\n<ol type=\"a\">\n<li>tale attivit\u00e0 sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati ed equiparati;<\/li>\n<li>per lo svolgimento di tale attivit\u00e0 non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>per le APS affiliate ad enti le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell\u2019interno l&#8217;organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:\n<ol type=\"a\">\n<li>tale attivit\u00e0 sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati ed equiparati;<\/li>\n<li>per lo svolgimento di tale attivit\u00e0 non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"9\">\n<li>corrispettivi da convenzioni con Pubbliche Amministrazioni a copertura costi;<\/li>\n<li>corrispettivi da terzi (ivi incluse pubbliche amministrazioni) per attivit\u00e0 di interesse generale quando i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi effettivi (<em>da intendersi come la somma tra <\/em><em>costi diretti e quota parte dei costi imputabili alle attivit\u00e0 di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari<\/em>) per ciascun periodo d&#8217;imposta e\u00a0\u00a0\u00a0per non oltre tre periodi d&#8217;imposta consecutivi;<\/li>\n<li>attivit\u00e0 di raccolta fondi occasionale mediante cessione di beni di modico valore o servizi (concerto) rivolta al pubblico nell\u2019ambito di un evento di sensibilizzazione, ricorrenza o celebrazione;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall&#8217;organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l&#8217;impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialit\u00e0 sul mercato.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<td style=\"text-align: justify;\" valign=\"top\">I ricavi derivanti da attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale fatta eccezione per le sponsorizzazioni che seppur tassate, e seppur esercitabili nei limiti delle attivit\u00e0 diverse, non incidono ai fini della qualificazione dell\u2019ente come commerciale.<\/p>\n<p>Tutte quelle non riconducibili a quelle istituzionali e decommercializzate come<\/p>\n<ol>\n<li>biglietteria verso il pubblico (che non sia effettuata nell\u2019ambito di una raccolta fondi occasionale);<\/li>\n<li>organizzazione di concerti pagata.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima4\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;La nostra APS ha la partita iva in regime 398. Come deve comportarsi \u2013 fiscalmente parlando &#8211; nel 2023?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nulla \u00e8 cambiato. Valgono le regole su cosa \u00e8 fiscalmente rilevante e su quello che \u2013 in presenza di determinati presupposti formali e sostanziali \u2013 \u00e8 fiscalmente agevolato ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi e si continua ad applicare il regime 398\/1991 con la conseguente forfetizzazione delle imposte dirette e dell\u2019iva con riferimento ai redditi di impresa conseguiti.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Da quale esercizio devo applicare i nuovi schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli schemi di bilancio obbligatori per gli ETS sono stati introdotti con il <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2020\/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf\">D.M. 5 marzo 2020<\/a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18\/04\/2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto prevede che gli schemi debbano essere adottati dalle associazioni gi\u00e0 iscritte ai registri della Promozione Sociale e del Volontariato nonch\u00e9 all\u2019anagrafe delle Onlus, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza per le organizzazioni con esercizio sociale \u201csolare\u201d, il primo anno di applicazione degli schemi \u00e8 stato l\u2019esercizio 2021, mentre per le realt\u00e0 con esercizio \u201ca cavallo\u201d, iniziato dopo il 18\/04\/2020, l\u2019adozione degli schemi iniziava gi\u00e0 per l\u2019esercizio 2020\/2021.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Quando devo pubblicare il bilancio sul Runts?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via ordinaria i bilanci devono essere pubblicati sul Runts entro il 30 giugno di ogni anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il primo anno di entrata in vigore del Runts, ossia per i bilanci 2020\/2021 o 2021, \u00e8 stato previsto che la pubblicazione del bilancio possa avvenire entro 90 giorni dall\u2019effettiva iscrizione dell\u2019organizzazione al nuovo registro (Ministero del Lavoro <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2022\/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">circolare n. 9\/2022<\/a>, <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2022\/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nota n. 5941 del 5\/4\/2022<\/a>). Di conseguenza, per questo primo anno, non esiste una scadenza univoca per tutte le associazioni, atteso che la fase di trasmigrazione delle singole associazioni ha richiesto alcuni mesi per essere completata: ogni associazione dovr\u00e0 attendere la pubblicazione nell\u2019elenco degli iscritti e da tale data decorreranno i 90 giorni per la pubblicazione del bilancio.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Devo pubblicare nel RUNTS anche la relazione dell\u2019organo di controllo e del revisore contabile quando nominati? Devo pubblicare il rendiconto delle singole attivit\u00e0 di raccolta fondi?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di nomina dell\u2019organo di controllo e del revisore contabile si rende necessario pubblicare anche le <strong>relative relazioni<\/strong> che seppur non costituiscono parte integrante del bilancio contengono elementi necessari a consentire all\u2019organo deputato all\u2019approvazione del bilancio di formulare il proprio giudizio sull&#8217;operato dell&#8217;organo amministrativo (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2022\/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 17146 del 15\/11\/2022<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per concludere, il Ministero (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2022\/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 17146 del 15\/11\/2022<\/a>) ritiene sia sufficiente in questo momento depositare il bilancio al cui interno sono sintetizzati i dati delle <strong>raccolte fondi<\/strong> occasionali, senza pertanto che l\u2019ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi. In futuro, le esigenze di indicizzazione dei documenti a sistema e di raggiungimento di livelli crescenti di accessibilit\u00e0 dei documenti potrebbero richiedere una pi\u00f9 attenta &#8220;compliance&#8221; da parte degli enti, a seguito dell\u2019aggiornamento delle regole tecniche di deposito.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Quale schema di bilancio deve adottare la mia associazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=13&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.4151296391792946&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L\u2019articolo 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117<\/a> (Codice del Terzo Settore) prevede che la forma ordinaria del bilancio degli Enti del Terzo Settore sia quella del bilancio di \u201ccompetenza\u201d composto da:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Stato Patrimoniale;<\/li>\n<li>Rendiconto gestionale (conto economico);<\/li>\n<li>Relazione di Missione<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo per le realt\u00e0 associative di pi\u00f9 ridotte dimensioni economiche \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di adottare uno schema di rendiconto di \u201ccassa\u201d: tale facolt\u00e0 \u00e8 concessa solo alle associazioni che nell\u2019esercizio precedente abbiano avuto ricavi complessivi inferiori a euro 220.000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2020\/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. 5 marzo 2020<\/a> fornisce entrambi gli schemi di rendicontazione e fornisce l\u2019elenco delle informazioni che devono essere riportate nella Relazione di Missione.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Quale struttura hanno gli schemi di rendicontazione economica?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Rendiconto gestionale ed il Rendiconto per cassa sono suddivisi in cinque aree gestionali:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"A\">\n<li>Attivit\u00e0 di interesse generale (definite dall\u2019art. 5 Dlgs 117\/2017);<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 diverse (definite dall\u2019art. 6 Dlgs 117\/2017);<\/li>\n<li>Raccolte fondi (abituali\/occasionali);<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali;<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di supporto generale<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza l\u2019analisi di ogni voce di ricavo o di spesa dovr\u00e0 essere analizzata non solo in base alla propria \u201cnatura\u201d, ma anche sulla base della sua \u201cdestinazione\u201d, ossia dell\u2019attivit\u00e0 per la quale \u00e8 stata incassata\/sostenuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre alle cinque aree gestionali sopra menzionate \u00e8 presente in entrambi gli schemi di bilancio proposti dal D.M. 5 marzo 2020 un prospetto extracontabile relativo all\u2019annotazione degli eventuali costi\/ricavi figurativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel rendiconto di \u201ccassa\u201d sono presenti anche altre due sezioni:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Uscite\/entrate da investimenti\/disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi\/flussi da capitali di terzi;<\/li>\n<li>Cassa e Banca.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_toggle][vc_column_text]<a name=\"cima3\"><\/a><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nVOLONTARI<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Chi sono i volontari?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Al nostro interno abbiamo un gruppo musicale (banda) i cui musici sono soci, sono assicurati contro infortunio e responsabilit\u00e0 civile (non capisco l\u2019assicurazione contro le malattie). Questo gruppo sotto la guida del maestro svolge per il comune 3 concerti all\u2019anno gratuitamente in occasione di alcune ricorrenze, es 25 aprile 2 giugno ecc. Pu\u00f2 essere considerata attivit\u00e0 solidaristica?? Di tipo occasionale?? La presidente e la vicepresidente possono essere soci volontari continuativi??<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cIl volontario \u00e8 una persona che, per sua libera scelta, svolge attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0 per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunit\u00e0 beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet\u00e0\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il CTS prevede che non si considera volontario l&#8217;associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni ma ben possono esserlo \u2013 in via continuativa &#8211; i componenti dell&#8217;organo amministrativo che non ricevono indennit\u00e0 di carica n\u00e9 compensi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne i componenti della banda che realizzano gratuitamente animazione culturale in occasione di tre eventi all&#8217;anno si pu\u00f2 parlare volontari occasionali nella misura in cui rispondono al bisogno della collettivit\u00e0 di proposte culturali e operano cos\u00ec in un\u2019ottica solidaristica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La polizza per i volontari riguarda qualsiasi forma di volontariato per cui hanno inserito come obbligatoria anche la tutela per malattia oltre a quella per infortuni e responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per approfondire il tema della polizza assicurativa si rinvia al <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&amp;atto.codiceRedazionale=21A06971&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario\">DM 6\/10\/2021<\/a>.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Ci sono definizioni dei massimali per la polizza dei volontari?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono normati per cui \u00e8 necessario confrontarsi con il proprio consulente assicurativo atteso che i massimali relativi ad una polizza assicurativa variano al variare del numero degli assicurati ed alla rischiosit\u00e0 coperta e sono direttamente proporzionali al premio versato.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Come dobbiamo gestire l&#8217;assicurazione per i volontari occasionali?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 1\u00b0 comma dell\u2019art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che: \u201c<em>ai fini dell\u2019applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 (obbligo assicurativo), per volontari si intendono i soggetti di cui all\u2019art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attivit\u00e0 anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che dovranno essere considerati come i volontari continuativi con conseguente copertura assicurativa ed inserimento nell\u2019elenco dei volontari occasionali o in apposita sezione del registro volontari.<\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Il volontariato ed il rimborso delle spese.&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Pensiamo di riconoscere ai volontari rimborsi in autocertificazione. Come dobbiamo approvare il relativo regolamento? <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Codice del terzo settore ha offerto una definizione di\u00a0<strong>volontario propria di tutti gli enti del terzo settore<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di chi, \u201c<em>per sua libera scelta, svolge attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0 per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunit\u00e0 beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pu\u00f2 essere:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>un socio\/associato,<\/li>\n<li>un socio\/associato di una organizzazione aderente all\u2019ente del terzo settore,<\/li>\n<li>un terzo che si rende in ogni caso disponibile, occasionalmente o in via continuativa, a svolgere tale attivit\u00e0 che in ogni caso\n<ol>\n<li>non svolge anche attivit\u00e0 retribuita a beneficio dell\u2019ente;<\/li>\n<li>non percepisce benefici economici anche indiretti da parte dell\u2019ente ma esclusivamente \u2013 ed eventualmente \u2013 rimborsi per le spese effettivamente sostenute essendo vietati anche i rimborsi forfettari.<br \/>\nIl Codice del terzo settore prevede che \u201c<em>L&#8217;attivit\u00e0 del volontario non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall&#8217;ente del Terzo settore tramite il quale svolge l\u2019attivit\u00e0 soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l\u2019attivit\u00e0 prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall&#8217;ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li><em> Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell&#8217;articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purch\u00e9 non superino l&#8217;importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e <strong>l&#8217;organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivit\u00e0 di volontariato per le quali \u00e8 ammessa questa modalit\u00e0 di rimborso<\/strong>. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivit\u00e0 di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">I rimborsi potranno pertanto essere riconosciuti<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" type=\"a\">\n<li>a pi\u00e8 di lista, con conseguente presentazione delle relative pezze giustificative;<\/li>\n<li>in \u201cautocertificazione\u201d nei limiti previsti dalla normativa e in relazione ai quali il dichiarante si assume la responsabilit\u00e0 della veridicit\u00e0 di quanto dichiarato.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via preliminare \u00e8 necessario distinguere due casistiche:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>quando il socio semplicemente anticipa un costo dell\u2019organizzazione. A titolo esemplificativo \u00e8 necessario acquistare della cartoleria e mi trovo nel negozio: effettuo l\u2019acquisto, chiedo, anche in relazione all\u2019importo, fattura o scontrino parlante dove inserire i dati dell\u2019ente. Laddove non sia possibile chiedo lo scontrino non parlante e lo accompagno ad una richiesta di rimborso in cui viene specificata la natura dell\u2019acquisto ed eventualmente anche la sua destinazione (es: \u201ccancelleria per il progetto un ponte\u201d). La voce sar\u00e0 classificata in bilancio in base alla natura e alla destinazione del bene;<\/li>\n<li>quando il socio chiede il rimborso di proprie spese sostenute per\u00f2 nello svolgimento delle attivit\u00e0 di volontariato rientriamo effettivamente nel concetto di rimborso spese.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli enti del terzo settore tenuti ad approvare il\u00a0<strong>bilancio sociale<\/strong>\u00a0dovranno inoltre indicare nel documento \u201c<em>modalit\u00e0 e importi dei rimborsi ai volontari<\/em>\u201d e \u201c<em>in caso di utilizzo della possibilit\u00e0 di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalit\u00e0 di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rientrano tipicamente nei rimborsi a pi\u00e8 di lista quelli legati alle trasferte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso \u00e8 opportuno indicare in una delibera del consiglio direttivo o in un regolamento approvato dall\u2019assemblea dei soci (potrebbe essere approvato anche dal consiglio direttivo ma l\u2019approvazione da parte dell\u2019assemblea dei soci \u00e8 richiesta in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che ambiscono alle agevolazioni di cui all\u2019articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi e dell\u2019articolo 4 del Decreto IVA), il criterio di erogazione del rimborso. Se si tratta dell\u2019utilizzo del veicolo personale, si pu\u00f2 indicare in delibera\/regolamento che \u201c<em>i soci sono autorizzati all\u2019utilizzo del proprio veicolo per le trasferte effettuate nell\u2019interesse dell\u2019associazione<\/em>\u201d. In merito al rimborso della spesa sostenuta \u00e8 possibile indicare che \u201c<em>I volontari hanno diritto al rimborso dei costi per trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza applicando le tariffe ACI\/applicando 0,30 euro a chilometro\u201d,<\/em>\u00a0ossia un unico criterio valido a prescindere dalla tipologia di veicolo e in ogni caso obbligatoriamente pari o inferiore al valore deducibile dalle tabelle ACI. \u00c8 altres\u00ec possibile prevedere che nel caso di trasferte collettive i volontari debbano, quando possibile, optare per il car sharing se partono dalla stessa citt\u00e0, anche per una scelta di impatto ambientale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche per l\u2019utilizzo del mezzo pubblico \u00e8 possibile intervenire con specifiche regolamentazioni come il ricorso esclusivamente alla seconda classe per i viaggi in treno a meno che non ci siano offerte speciali o l\u2019utilizzo di voli low cost in caso di trasferte aeree.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 altres\u00ec possibile riconoscere rimborsi per costi inerenti all\u2019associazione: a titolo esemplificativo l\u2019associazione che garantisce l\u2019accoglienza e l\u2019eventuale animazione in un museo potrebbe ritenere opportuno che tutti i propri volontari abbiano un abbigliamento conforme lasciando agli stessi la facolt\u00e0 di scegliere autonomamente i capi ma prevedendo un rimborso anche solo parziale del costo sostenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 inoltre possibile che le spese sostenute dal volontario siano\u00a0<strong>rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell&#8217;articolo 46 del DPR 445\/2000,<\/strong>\u00a0purch\u00e9 non superino l&#8217;importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l&#8217;organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivit\u00e0 di volontariato per le quali \u00e8 ammessa questa modalit\u00e0 di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivit\u00e0 di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione nasce verosimilmente dalla necessit\u00e0 di semplificare la gestione ad associazioni che presentando un numero significativo di volontari e gestendo magari servizi in convenzione con la pubblica amministrazione debbano anche gestire una quantit\u00e0 significativa di rimborsi spese ammessi come costi in convenzione. In questo modo l\u2019associazione non \u00e8 tenuta a presentare all\u2019amministrazione il singolo scontrino ma l\u2019autocertificazione presentata dal socio che pu\u00f2 essere anche cumulativa.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima3\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Ma come si arriva all\u2019autocertificazione del rimborso spese?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, \u00e8 necessario che l\u2019organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivit\u00e0 di volontariato in relazione alle quali \u00e8 ammessa questa tipologia di rimborso. Si pu\u00f2 pertanto trattare della Delibera dell\u2019organo amministrativo o di un regolamento associativo. In questo secondo caso, se l\u2019associazione di promozione sociale intende accedere alle agevolazioni fiscali previste dall\u2019articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi e dall\u2019articolo 4 del Decreto IVA, la competenza ad approvarlo \u00e8 dell\u2019assemblea degli associati.<br \/>\nIl Regolamento complessivo sui rimborsi potrebbe avere il seguente tenore:<br \/>\n<strong><em>Regolamento redatto ai sensi dell\u2019art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117<\/em><\/strong><br \/>\nAl fine di rendere attuabile il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai propri volontari per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 effettuata, si stabiliscono con il presente regolamento i criteri e i limiti cui fare riferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Differenziazione delle spese.<\/strong><br \/>\nL\u2019Ente delibera di distinguere le seguenti tipologia di spesa tra quelle sostenute direttamente dall\u2019Ente e quelle che possono essere sostenute, e quindi rimborsate, dal volontario sia presentando le relative pezze giustificative (rimborsi a pi\u00e8 di lista) che presentando l\u2019autocertificazione nel rispetto del limite giornaliero di 10,00 euro e in ogni caso del limite mensile di 150,00 euro mensili.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>1)\u00a0Formazione, progettazione, direzione, aggiornamento.<\/strong><br \/>\nLe spese inerenti alla formazione, la progettazione, la crescita culturale e l\u2019aggiornamento dei volontari pi\u00f9 in generale (corsi, conferenze, convegni, seminari, stampa) sono spese di competenza dell\u2019Ente direttamente sostenute dall\u2019Ente.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>2) Spese di trasferta<\/strong><br \/>\nLe spese di trasferta sono sostenute direttamente dai volontari nel rispetto dei seguenti criteri.<br \/>\nNel caso in cui per lo svolgimento delle attivit\u00e0 istituzionali dell\u2019Associazione, e tramite autorizzazione da parte dell\u2019Ente, il volontario utilizzi il proprio mezzo di trasporto, viene stabilito un rimborso pari ad \u20ac 0,35 per ciascun chilometro percorso.<br \/>\nPer quanto concerne le spese di parcheggio, il rimborso del relativo costo avviene previa presentazione del documento comprovante la spesa.<br \/>\nNel caso in cui, per lo svolgimento delle attivit\u00e0 dell\u2019Associazione, il volontario si avvalga dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, metropolitana, taxi, ecc..), il rimborso del costo dell\u2019abbonamento al servizio pubblico avviene nella misura ottenuta rapportando il numero dei giorni in cui la persona \u00e8 impegnata nelle attivit\u00e0 di volontariato sul totale complessivo dei giorni di abbonamento (mensile\/annuale\/altro); mentre, nel caso dei biglietti\/ricevute relativi all\u2019utilizzo del mezzo pubblico, \u00e8 rimborsabile l\u2019intero costo.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>3) Spese per il vitto<\/strong><br \/>\nI costi attinenti alle spese per la consumazione del pasto per le riunioni degli organismi comprensoriali sono a carico dell\u2019Ente.<br \/>\nNel caso di spese di vitto sostenute al di fuori delle riunioni per missioni associative,\u00a0per la consumazione di un pasto viene rimborsato l\u2019ammontare massimo di \u20ac30,00. Nel caso di due pasti, qualora la trasferta si protragga per pi\u00f9 di un giorno, l\u2019ammontare massimo rimborsabile sar\u00e0 pari ad \u20ac50,00. In ogni caso il rimborso avviene previa presentazione della documentazione comprovante la spesa.<br \/>\nQualora i volontari debbano consumare il pasto fuori dalla loro abitazione in conseguenza del protrarsi dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato, l\u2019Associazione contribuir\u00e0 con una cifra massima pari a 10,00 \u20ac della spesa per ogni pasto consumato. Il rimborso sar\u00e0 effettuato purch\u00e9 le stesse siano state effettivamente sostenute dal volontario per l\u2019esecuzione delle attivit\u00e0, e risultino debitamente documentate e autorizzate.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>4) Spese di alloggio<\/strong><br \/>\nNel caso in cui la trasferta si protragga per pi\u00f9 di un giorno, \u00e8 ammesso il rimborso delle spese di pernottamento. Il pernotto avviene in struttura convenzionata con l\u2019Ente ed il costo viene sostenuto direttamente dall\u2019Ente. Il volontario pu\u00f2 scegliere anche altra struttura ma il rimborso della spesa non potr\u00e0 superare \u20ac 70,00 a notte e potr\u00e0 avvenire sempre previa presentazione della documentazione comprovante la spesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Spese ammesse in autocertificazione.<\/strong><br \/>\nIl Codice del terzo ammette il rimborso delle spese effettivamente sostenute mediante autocertificazione delle stesse nei limiti di \u20ac 10,00 e comunque di \u20ac 150,00 al mese.<br \/>\nSi intendono ammesse in autocertificazione le seguenti\u00a0tipologie di spese:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>vitto (colazione\/bar\/ristorante);<\/li>\n<li>spostamenti (utilizzo del mezzo pubblico, utilizzo del mezzo privato in ambito comunale<br \/>\nauto o ciclomotore)<\/li>\n<li>spese per il decoro personale;<\/li>\n<li>altre tipologie di spesa purch\u00e9 autorizzate.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si evidenzia che i volontari devono conservare la documentazione contabile (scontrino\/biglietti) su cui si fonda l\u2019autocertificazione dei cui contenuti restano responsabili.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima3\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;\u00c8 necessario aver anche un registro soci laddove ci siano soci non attivi come volontari?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto il profilo documentale bisogna distinguere tra:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Libro associati<\/strong>, libro sociale divenuto obbligatorio con il <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.47954053092554283&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice del terzo settore<\/a>; (prima rappresentava un onere per dimostrare la genuinit\u00e0 del rapporto associativo ma non un obbligo);<\/li>\n<li><strong>Registro volontari<\/strong> (art. 3 <a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&amp;atto.codiceRedazionale=21A06971&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DM 6\/10\/2021<\/a>). Questo dovr\u00e0 essere, prima di essere posto in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 abilitato (ivi incluso il segretario generale come chiarito con<strong>\u00a0<\/strong><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2022\/Nota-n12675-del-14092022-legittimazione-segretaricomunali-vidimazione-registrovolontari.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 12675 del 14 settembre 2022<\/a>), che dichiara nell\u2019ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un\u2019apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attivit\u00e0 di volontariato in modo occasionale. In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e\/o telematici qualora gli stessi assicurino l\u2019inalterabilit\u00e0 delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalit\u00e0 di cui all\u2019art. 2215 bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile, anche ricorrendo ai sistemi elettronici e\/o telematici messi a disposizione dalle reti associative a cui aderiscono, ferma restando la titolarit\u00e0 in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_toggle][vc_column_text]<a name=\"cima4\"><\/a><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nLAVORO<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;La nostra associazione vorrebbe avvalersi di docenti per seminari e corsi: quale tipologia di rapporto di lavoro ci consiglia tenuto anche conto che siamo una piccola associazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nostro ordinamento non contempla regole speciali per l\u2019instaurazione di rapporti di lavoro per gli enti senza scopo di lucro, fatta eccezione per:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>direttori artistici e collaboratori tecnici di <strong>cori, bande e filodrammatiche,<\/strong> che a determinate condizioni, con riferimento a prestazioni di natura non professionale, potrebbero essere retribuiti con indennit\u00e0 di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalit\u00e0 dilettantistiche;<\/li>\n<li>indennit\u00e0 di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell&#8217;esercizio diretto di attivit\u00e0 <strong>sportive dilettantistiche<\/strong> o nell\u2019ambito di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale dal CONI, dalla societ\u00e0 Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall&#8217;Unione Nazionale per l&#8217;Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalit\u00e0 sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, disposizioni agevolativa che non sar\u00e0 pi\u00f9 applicabile dal primo luglio 2023 in virt\u00f9 delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 36\/2021.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negli altri casi si deve pertanto fare ricorso agli ordinari rapporti di lavoro che prevedono la riconduzione alla disciplina del lavoro<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>subordinato,<\/li>\n<li>autonomo (nella forma della prestazione professionale, della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro autonomo occasionale)<\/li>\n<li>a prestazione occasionale che prescinde dalla natura autonoma o subordinata.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spesso le associazioni ricorrono alle <strong>collaborazioni di natura autonoma occasionale<\/strong> ma \u00e8 necessario verificare prima la sussistenza dei relativi requisiti e degli adempimenti connessi. In questo caso, infatti, dobbiamo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\" type=\"circle\">\n<li>dimostrare la natura autonoma della collaborazione;<\/li>\n<li>dimostrare che la prestazione sia SPOT e non reiterata nel tempo, requisito che molto difficilmente si presta all&#8217;organizzazione di un corso che presuppone di per s\u00e9 una articolazione temporale, mentre potrebbe essere utilizzato per uno stage di uno o pi\u00f9 week end;<\/li>\n<li>effettuare la comunicazione preventiva a meno che non siamo associazione che non svolge attivit\u00e0 di impresa e in ogni caso a meno che non si tratti di collaborazione di natura intellettuale;<\/li>\n<li>dobbiamo ricevere la ricevuta per collaborazione di natura autonoma occasionale con la dichiarazione del non assoggettamento ad iva per carenza del presupposto soggettivo e con la dichiarazione del mancato superamento del plafond complessivo di redditi da lavoro autonomo occasionale di 5.000 per essere esclusi dall&#8217;onere di versare i contributi previdenziali<\/li>\n<li>versare, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo al pagamento la ritenuta fiscale del 20% con codice tributo 1040<\/li>\n<li>curare i dichiarativi connessi (certificazione unica, modello 770, modello IRAP) ed eventualmente versare l&#8217;IRAP.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si ricorre invece alla <strong>prestazione occasionale (PRESTO),<\/strong>\u00a0le caratteristiche sono le seguenti:<\/p>\n<ul type=\"circle\">\n<li style=\"text-align: justify;\">si prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dobbiamo dimostrare che l&#8217;impegno non superi le 280 ore nell&#8217;arco dello stesso anno civile a prestatore e che il collaboratore non riceva pi\u00f9 di 2.500 euro dalla nostra associazione (complessivi massimo 5.000 euro da prestazione occasionali per il lavoratore mentre per l&#8217;associazione, grazie alla legge di bilancio, \u00e8 reso possibile spendere non pi\u00f9 di 10.000 euro)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dobbiamo espletare tutti gli adempimenti connessi.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima4\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][vc_toggle title=&#8221;Le associazioni che scelgono di non iscriversi al Runts possono partecipare a bandi di enti pubblici e ricevere finanziamento?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 precluso laddove il bando non sia diretto esclusivamente ad enti del terzo settore: il tema si apre per le associazioni che vivono stabilmente di contributi pubblici. In questo caso la Legge 106\/2016 di delega alla riforma del terzo settore prevede espressamente che debbano essere enti del terzo settore.<br \/>\nL&#8217;articolo articolo 4 prevede infatti che &#8220;<em>L&#8217;iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), \u00e8 obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono\u00a0<strong>prevalentemente o stabilmente<\/strong> di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell&#8217;economia sociale o che esercitano attivit\u00e0 in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell&#8217;articolo 9;&#8221;<\/em><\/p>\n<p>[\/vc_toggle][vc_column_text]<a name=\"cima3\"><\/a><\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><br \/>\nDESTINAZIONE URBANISTICA<\/strong><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Ponendo la sede dell\u2019associazione nell\u2019immobile senza modificare la categoria catastale, sar\u00e0 possibile affittare la sede dell\u2019associazione a terzi come sala riunioni per finanziare le attivit\u00e0 dell\u2019associazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 71 del Codice del terzo settore prevede che \u201c<em>Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivit\u00e0 istituzionali, purch\u00e9 non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d&#8217;uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019agevolazione riguarda pertanto la possibilit\u00e0, quando l\u2019immobile presenta una destinazione d\u2019uso omogenea ai sensi del DM 1444\/1968, di scegliere la sede a prescindere dalla destinazione urbanistica dell\u2019immobile e detta agevolazione spetta:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>a tutti gli Enti del Terzo Settore e non solo alle associazioni di promozione sociale, purch\u00e9 iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, nelle more del suo<br \/>\nfunzionamento, alle realt\u00e0 iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o nell\u2019anagrafe delle ONLUS (ex art. 101, comma 3, CTS). Non sono viceversa ammessi al beneficio gli Enti meramente affiliati ad<br \/>\nassociazioni di promozione sociale come potrebbero essere le societ\u00e0 sportive<br \/>\ndilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti come Associazioni di promozione sociale;<\/li>\n<li>esclusivamente con riferimento ai locali adibiti alle attivit\u00e0 di interesse generale<br \/>\npromosse (ex art. 5 del Dlgs 117\/2017) e non anche alle attivit\u00e0 diverse esercitate (ex art. 6 del DLgs 117\/2017) in quanto la norma fa esplicito riferimento ai locali dove viene svolta l\u2019attivit\u00e0 istituzionale (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2019\/Nota-prot-3734-del-15042019-relativa-alle-attivita-di-culto.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nota del 15\/04\/2019<\/a>);<\/li>\n<li>unicamente con riferimento ad attivit\u00e0 a carattere non produttivo <em>\u201cper salvaguardare il principio secondo cui lo svolgimento delle attivit\u00e0 deve comunque avvenire in condizioni di sicurezza e adeguatezza dei locali &#8211; di fruire del beneficio\u201d:<\/em> la disposizione pertanto non distingue tra esercizio con modalit\u00e0, o meno, commerciali dell\u2019attivit\u00e0 ma prende in esame attivit\u00e0 produttive che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare anche nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di interesse generale tra cui le attivit\u00e0 produttive nella filiera del commercio equo e solidale (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2018\/Nota-prot-8756-del-07082018-applicazione-delle-normative-regionali-in-materia-urbanistica-e-di-associazionismo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 8756 del 7\/8\/2018<\/a>).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul tema si segnala inoltre<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il chiarimento (<a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Nota-3959-del-22032021-Parere-applicabilita-art-71-CTS-alle-imprese-sociali.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nota n. 3959 del 22\/03\/2021<\/a>) in merito alla circostanza che le imprese sociali sono comunque escluse dall\u2019accesso al beneficio in qualit\u00e0 di imprese;<\/li>\n<li>la sentenza del Consiglio di Stato n. 1737 del 1\u00b0 marzo 2021 che individua, quale limite alla portata e agli effetti dell\u2019art 71 comma 1 CTS, il potere dell\u2019Amministrazione di valutare l\u2019aggravio del carico urbanistico e la presenza di elementi significativi quali la dotazione del titolo edilizio per gli interventi di trasformazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per rispondere al quesito, poich\u00e9<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019affitto della sede da parte dell\u2019associazione non rientra nelle attivit\u00e0 di interesse generale,<\/li>\n<li>il beneficio non pu\u00f2 in ogni caso essere traslato a terzi<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">si ritiene che possa essere contestata la violazione della norma nel caso di affitto della sede dell\u2019associazione a terzi come sala riunioni.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: right;\"><a style=\"color: #7030a0;\" href=\"#cima3\">torna all&#8217;inizio<\/a><\/h5>\n<p>[\/vc_toggle][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] FAQ DIRETTE AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE [\/vc_column_text][vc_separator][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] COSTITUIRE UN ENTE DEL TERZO SETTORE, APS IN PARTICOLARE [\/vc_column_text][vc_toggle title=&#8221;Qual \u00e8 l\u2019iter per costituire una associazione?&#8221; custom_font_container=&#8221;tag:div|text_align:left|color:%237030a0&#8243; custom_use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221; custom_css_animation=&#8221;bounceIn&#8221; use_custom_heading=&#8221;true&#8221;] La costituzione di una associazione si realizza attraverso i seguenti step: valutazione in merito alla circostanza che l\u2019associazione sia la forma giuridica ottimale attraverso cui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"footnotes":""},"class_list":["post-21565","page","type-page","status-publish","hentry"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/P9sT4F-5BP","jetpack-related-posts":[{"id":7418,"url":"https:\/\/www.assieme-er.it\/?page_id=7418","url_meta":{"origin":21565,"position":0},"title":"Video: &#8220;Associazioni in cerca di potenzialit\u00e0. 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