Art bonus: quando la donazione si effettua ad una fondazione

Nota informativa n. 45/B del 20/11/2023

Nota informativa n. 45/B del 20/11/2023

L’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 disciplina l’istituto dell’art bonus, un credito di imposta sulle erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali.

Come ricordato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 411 del 2/8/2023, sul 65 % delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» viene riconosciuto un credito di imposta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 %  del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta è riconosciuto anche quando le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi come nel caso dell’istante, fondazione privata concessionaria di un edificio di proprietà della Regione destinato a museo polivalente con fototeca, biblioteca e archivio storico aperti alla pubblica fruizione.