Riforma del Terzo Settore: i requisiti statutari per qualificarsi come associazione di promozione sociale

Dopo aver esaminato, nella nostra precedente circolare, i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale, entriamo nel dettaglio dei requisiti statutari.

Rispetto ai requisiti statutari non si segnalano novità eclatanti.

Una prima differenza risiede nella circostanza che i requisiti statutari sono ora definiti in via generale per tutti gli Enti del Terzo settore. Questa circostanza ha determinato però l’introduzione di clausole meno stringenti rispetto al passato e la previsione, in presenza di determinate condizioni, di nuovi organismi.

Entrando nel merito, questi i requisiti statutari e organizzativi che è necessario inserire nello statuto:

  • la denominazione dell’ente che deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, requisito attualmente non previsto;
  • la sede legale;
  • l’assenza di scopo di lucro. Non è necessario specificare – come in passato – che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette così come non è più necessario specificare l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ma restano validi tali vincoli;
  • le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale riconducibile ad una o più attività indicate all’articolo 5 del Codice;
  • il patrimonio iniziale, nel caso di acquisizione della personalità giuridica;
  • i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura;
  • i diritti e gli obblighi degli associati;
  • la nomina – in atto costitutivo – dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • la durata dell’ente, se prevista;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente. In particolare all’assemblea devono essere conferite le seguenti funzioni:
  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali ossia

1) Consiglio di Amministrazione: i componenti sono scelti tra i soci ovvero indicati dagli enti giuridici associati eventualmente in base al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore ed eventualmente scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La maggioranza dei consiglieri deve sempre essere eletta dall’assemblea dei soci ma la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all’articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell’ente;

2) l’organo di controllo, anche monocratico, ove obbligatorio;

3)  il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatorio;

  1. b)  approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, da depositare entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico del Terzo settore;
  2. c)  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  3. d)  delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  4. e)  delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  5. f)  approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  6. g)  delibera dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  7. h)  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • l’intrasmissibilità della quota;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

Rispetto al passato si segnala che non è stata riproposta la clausola che esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa mentre quella che afferma il principio di una testa un voto viene “attenuato” quando il socio è un Ente del Terzo settore in quanto in questo caso lo statuto può attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei relativi associati o aderenti.

Viene finalmente disciplinato l’istituto della delega: se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500. Se la delega viene conferita ad un Ente, questa può essere esercitata esclusivamente da un dipendente o collaboratore dell’Ente delegato mentre i soci non possono attribuire la delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’associazione (per espresso rinvio, laddove compatibile, all’art.2372 del codice civile).

Il diritto di voto, salva diversa disposizione statutaria, viene inoltre riconosciuto solo ai soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

 

Devo modificare subito lo statuto?

Assolutamente no per due ordini di motivi.

Il primo è che l’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale solo specificandolo in statuto ma deve essere ancora approvato il Decreto del Ministro del lavoro che specificherà criteri e limiti secondo cui potranno essere esercitate.

Il secondo è che l’agevolazione – secondo cui le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre.